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Si può licenziare chi fa un altro lavoro durante la malattia?

13 Febbraio 2024 in Domande e risposte

Il licenziamento del lavoratore dipendente  che lavora  presso terzi durante il periodo di  malattia è stato piu volte affrontato dalla Corte di Cassazione con esiti non omogenei.

Nell'ultima pronuncia  n. 1472/2024 del 15 gennaio 2024 ad esempio viene affermato che lo svolgimento di attività in periodo di assenza dal lavoro per malattia costituisce un illecito di pericolo e non di danno, nel senso che costituisce violazione sia  quando provoca la mancata ripresa del lavoro,  sia quando  tale  circostanza sia solo ipotetica  cioè quando il comportamento del lavoratore sia da considerare  "potenzialmente "  pericoloso per la guarigione.

Nel caso specifico una lavoratrice,  aveva lavorato come cameriera  mentre era assente dal lavoro per lombalgia. Il suo ricorso contro il ilcenziamento era stato respinto sia in primo che in secondo grado in quanto i giudici hanno considerato il comportamento  mancante di correttezza e buona fede in quanto l'attività violava il dovere fare il possibile per raggiungere una sollecita guarigione. 

Nel ricorso in cassazione la  lavoratrice affermava che la pronuncia della corte di appello  non aveva tenuto in giusto conto il fatto che il suo rientro al lavoro  era stato  sollecito come da prognosi medica, il che dimostrava come i turni in pizzeria non avevano avuto conseguenze sul rapporto di lavoro principale.

La Suprema corte ha confermato la sentenza di appello ribadendo che il lavoratore in malattia deve astenersi da comportamenti che possano compromettere la  corretta esecuzione dell’obbligazione principale  del proprio contratto ovvero il rientro al lavoro  . Inoltre  si sottolinea che la sentenza dei giudici ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio , aldilà dell'effettiva  valutazione  sui reali effetti della attività presso terzi,  che eventualmente necessiterebbe di una consulenza medico legale "ex post".

Licenziamento per altra attività durante la malattia

Anche nella Sentenza n. 7641 del 19 marzo 2019   era  stato confermato l’orientamento maggioritario   secondo il quale il lavoratore sorpreso a lavorare per un’impresa terza durante un periodo di malattia può essere legittimamente licenziato,  ma solo nel caso in cui tale attività lavorativa pregiudichi o rallenti la guarigione dallo stato morboso 

Si trattava del  licenziamento per giusta causa intimato ad A.R, per avere svolto, in periodo di assenza per infortunio  per il quale erano prescritti cure e riposo , un'altra attività lavorativa  consistita nella guida di automezzi e in operazioni di carico/scarico di cerchi in lega per  autovetture.

I fatti contestati erano  giunti a  conoscenza della società attraverso un 'indagine investigativa, e avevano trovato conferma  nelle dichiarazioni degli investigatori .

L consulenza d'ufficio disposta in primo grado  aveva consentito di accertare la potenzialità dannosa del comportamento addebitato, tanto che il periodo di malattia si era protratto  per molti giorni successivamente alla prima prognosi. 

I giudici della Corte Suprema hanno quindi  confermato la decisione  della Corte d’Appello  che si era espressa rilevando   un inadempimento degli obblighi contrattuali di diligenza e  fedeltà e la violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede,  per cui il recesso datoriale per giusta causa era giustificato   anche  a causa della mancanza  di previsione nel contratto  collettivo o del codice disciplinare

Licenziamento illegittimo  con attività lavorativa durante  la malattia 

Orientamento opposto  a quello sopracitato  nella  sentenza della Corte di Cassazione lavoro n. 4237 del 3 Marzo 2015. 

 In quel caso la corte ha affermato che non sussiste la giusta causa di licenziamento per il lavoratore che durante l’assenza per malattia svolge una attività lavorativa in favore di terzi se non è provato che abbia agito in maniera fraudolenta.  

La Corte di Cassazione si è espressa  precisando che non sussiste per il lavoratore assente per malattia un divieto assoluto di prestare, durante l’assenza, un’attività lavorativa in favore di terzi, purché questa non evidenzi una simulazione di infermità, oppure comporti una violazione del divieto di concorrenza o, ancora, comprometta la guarigione del lavoratore,.

Sono tali  aspetti infatti ad implicare l’inosservanza del dovere di fedeltà imposto al prestatore d’opera e la legittimità della sanzione disciplinare massima.

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