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Dimissioni telematiche: cosa fare se il lavoratore non provvede

12 Giugno 2022 in Speciali

Come noto il  provvedimento di cui all'art. 26 del  Decreto legislativo n.151/2015  , al fine di contrastare il fenomeno delle “ dimissioni in bianco “, prevede che le “dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro “ siano fatte dal lavoratore, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità  telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro (sistema informatico SMV attraverso il sito www.lavoro.gov.it) .

La   modalità telematica è obbligatoria per tutte le categorie di lavoratori dipendenti del settore privato, anche se permangono alcune eccezioni (ad esempio  quelle durante il periodo di maternità).

La procedura è da utilizzare anche per le dimissioni per raggiungimento dell'età pensionabile.

Nota: Il Ministero del Lavoro , con la risposta n. 16104 del 22 agosto 2016, ha disposto che anche agli “sportivi professionisti – giocatori e allenatori operanti nel calcio, nella pallacanestro e negli altri settori dove le competizioni agonistiche non sono svolte da dilettanti “- si applica la procedura di presentazione telematica delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali.

AGGIORNAMENTO 14.6.2022

Il Tribunale di Udine, con sentenza  del 26 maggio 2022, ha affermato che  i comportamenti del lavoratore che implicano dimissioni di fatto dal posto di lavoro  giustificano la comunicazione  di dimissioni effettuata dal parte del datore di lavoro, con perdita del diritto alla NASPI per il dipendente. 

Vedi maggiori dettagli nell'articolDimissioni telematiche non necessarie in caso di assenze ingiustificate

Dimissioni telematiche: procedura e modello

In via generale,  la  trasmissione dei moduli  di dimissione telematica può avvenire con il PIN – INPS  dispositivo da parte dello stesso lavoratore sul portale CLICLAVORO ovvero  anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione . 

A far data dal 2 gennaio 2018 il Ministero del lavoro ha reso disponibile una applicazione "Dimissioni Volontarie" per cellulari e tablet . 

L' accesso è possibile  tramite  SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale  o CIE carta di identità elettronica, mentre i  soggetti abilitati, come consulenti del lavoro e patronati, possono  utilizzare le proprie credenziali di accesso al portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e della loro revoca è stato adottato  un  apposito  modulo disponibile  ai lavoratori e ai soggetti abilitati nel sito del Ministero del lavoro www.lavoro.gov.it, allegato al decreto ministeriale  con apposite modalità tecniche  (circolare n.12 del 4 marzo 2016 ).

Il   modulo si compone di 5 (cinque) sezioni:

-dati identificativi del lavoratore;

-dati identificativi del rapporto di lavoro dal quale si intende recedere;

-dati identificativi della comunicazione;

– dati identificativi del soggetto abilitato

– i dati rilasciati dal sistema al fine di identificare il modulo ovvero il codice identificativo  e la data certa di trasmissione.

Dopo aver completato la compilazione, il modulo viene inviato all'indirizzo di posta elettronica (anche certificata) del datore di lavoro rendendo così le dimissioni valide (il dipendente deve rispettare il termine di preavviso, pena il risarcimento del danno). Il sistema ad ogni modulo attribuisce la data di trasmissione (marca temporale) e un codice identificativo specifico. Il soggetto abilitato deve provvedere alla firma digitale del modulo prodotto con i dati delle dimissioni/risoluzione consensuale o revoca degli stessi e alla trasmissione del modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca al datore di lavoro e all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Per le assunzioni avvenute prima del 2008 il lavoratore dovrà compilare interamente le sezioni relative al datore di lavoro e al rapporto di lavoro in quanto i dati non sono a disposizione del sistema.
Dalla data di trasmissione decorre il termine dei 7 giorni, entro il quale il lavoratore può revocare le dimissioni .

Si rammenta che nessuna sanzione è prevista per il lavoratore che ometta di eseguire la procedura di dimissione online.

Salvo che il fatto costituisca reato, invece, il datore di lavoro che alteri i moduli è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000 (l'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza dell 'Ispettorato Territoriale del  Lavoro e la sanzione non è sanabile con l’applicazione dell’istituto della diffida obbligatoria).

In caso di malfunzionamento  dei sistemi informativi ovvero in caso di  manutenzione dell’infrastruttura tecnologica  per cui i servizi e la navigazione sul sito non sono disponibili, fino al termine degli interventi, i lavoratori devono compilare il modello in autonomia e trasmetterlo, dalla propria casella di posta elettronica, a sdv@lavoro.gov.it, allegando la copia del proprio documento di identità (i modelli privi del documento non saranno considerati validi)  .

In  alternativa, i lavoratori devono recarsi presso la sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro competente o presso uno dei soggetti abilitati che dovranno farsi carico di identificare il cittadino, acquisire il modello compilato e inviarlo a  infosdv@lavoro.gov.it  e all'azienda.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fronte dei molteplici dubbi operativi  ha fornito molte  risposte ad apposite FAQ (frequently asked questions) consultabili sul  sito web.

Mancata effettuazione della DID online

La mancata effettuazione della procedura, come prescritta dall’articolo 26, del decreto legislativo n. 151/2015 e dal Decreto 15 dicembre 2015, produce  l’inefficacia delle dimissioni/risoluzione consensuale.

Le dimissioni rassegnate con modalità diverse da quelle previste sono inefficaci e qualora si verifichi un caso di mancata effettuazione  il datore di lavoro dovrebbe sempre invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalità telematiche previste dalla nuova disciplina.

Ancora oggi occorre dire che il caso del lavoratore che abbandona il posto di lavoro senza rilasciare le “ dimissioni telematiche on line “ non ha trovato una soluzione pratica dal punto di vista normativo . In questi casi siamo in presenza solo di dimissioni di fatto non convalidate  con la procedura telematica.

A parere di chi scrive  in assenza delle dimissioni telematiche on line sarebbe necessario prevedere   la possibilità  per il datore di lavoro di inviare una comunicazione al lavoratore a mezzo PEC o raccomandata e  prevedere la conferma delle  dimissioni nel caso di silenzio oltre i 7 giorni (come già previsto  in precedenza dalla legge 92-2012).

 

Dimissioni senza procedura telematica: esempi di soluzioni pratiche

Le aziende che si trovano a dover gestire una simile  situazione, (in attesa di una soluzione legislativa alla problematica)  hanno di fronte la scelta tra le seguenti due  modalità operative:

1) procedimento disciplinare : iniziare un procedimento nei confronti del lavoratore  al fine di poter effettuare il licenziamento per “giusta causa “ ; la  procedura è comunque complessa e costosa in quanto prevede l’obbligo di versare all’INPS il contributo di licenziamento (da 500 a 1.500 euro in relazione all’anzianità lavorativa del dipendente) e  vi è sempre la possibilità per il dipendente  di impugnare   il   licenziamento.

2) contestare al lavoratore l'abbandono del posto : in assenza della procedura di cui al punto 1 , si puo contestare al dipendente l’abbandono del posto di lavoro (si elabora comunque il libro unico del lavoro esponendo le assenze ingiustificate del lavoratore al fine di non versare alcun contributo previdenziale sul minimale contributivo .
Allo stesso tempo e consigliabile  continuare ad invitare  il lavoratore al rilascio delle dimissioni telematiche come previsto dalla normativa vigente.

ATTENZIONE:  nel caso in cui il datore di lavoro sia a conoscenza che il lavoratore  stia già lavorando presso altra azienda  ovvero svolga una attività lavorativa autonoma, potrebbe essere utile segnalare il fatto all'Ispettorato Territoriale del Lavoro , al fine di dimostrare la buona fede del datore di lavoro che si trova ad essere in attesa delle dimissioni telematiche . In  questi casi l'Ispettorato potrebbe contattare il lavoratore  e chiedere  a sua volta di rilasciare le dimissioni telematiche.

Esempio pratico di adempimenti e cedolino paga: 

Nel  libro unico devono essere  segnalate tutte le assenze ingiustificate  ( le assenze ingiustificate non danno diritto alle mensilità aggiuntive , non permettono la maturazione del TFR   e  nemmeno di ferie e  permessi).

In busta paga pertanto  andrebbero riportati solo valori a 0:

ore retribuite  del mese  0 

IMPONIBILE INPS totale   = euro 0

ALIQUOTA INPS 9.19%   =  euro  0

IMPONIBILE FISCALE:  =   euro 0 

retribuzione spettante al  lavoratore =   0
Se nel mese fosse presente una festività o una ex festività , però,  è consigliabile   retribuire tali giornate al lavoratore assente.

I soggetti esclusi dall’obbligo

Le  modalità telematiche di effettuazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non trovano applicazione:

a) per il lavoro domestico;

b) per i lavoratori del settore marittimo e del pubblico impiego;

c) per  i lavoratori che recedono durante il periodo di prova;

d) qualora le stesse intervengano nelle sedi  protette  (di cui all'art. 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003).

 

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