La legge n. 208 del 2015 ha previsto che i premi di produttività e le somme erogate come forma di partecipazione agli utili ai lavoratori dipendenti privati siano assoggettati (tranne il caso di espressa rinuncia del lavoratore) a un'imposta agevolata del 10 per cento, sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali.
Dal 1° gennaio 2017, inoltre, la legge di Bilancio 2017 ha fissato i seguenti limiti:
- 3.000 euro (4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro) l’importo massimo del premio agevolabile e
- 80.000 euro la soglia di reddito di lavoro dipendente, nell’anno precedente .
I requisiti di legge per l’applicazione del regime agevolativo, sono:
1) la variabilità del premio di risultato e la sua corresponsione sulla base di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili;
2) la corresponsione del premio di risultato in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. (Su questo punto l’Agenzia ha chiarito che le imprese prive di rappresentanza sindacale possono “comunque recepire il contratto collettivo territoriale di settore" applicandone quindi le previsioni in questo ambito-. Resta dubbia invece la possibilità sul fatto che l'impresa priva di un contratto territoriale di settore, possa adottare il contratto del settore “produttivo” di appartenenza stipulato in un diverso ambito territoriale o di un settore “produttivo” diverso dal proprio),
Con il decreto-legge n. 50 del 2017, il testo del comma 189 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 è stato ulteriormente modificato, e , per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 24.4.2017 prevede che:
- i premi di risultato corrisposti (e gli utili distribuiti) da imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro possono godere, per una quota pari a 800 euro, di una riduzione del 20% dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro e
- L'importo massimo agevolabile torna al limite ordinariamente previsto di 3.000 euro .
- i premi sono integralmente detassati per i lavoratori .
Vediamo di seguito un riepilogo delle principali indicazioni estratte da una recente guida di Assonime (ASSOCIAZIONE FRA LE SOCIETÀ ITALIANE PER AZIONI).
Coinvolgimento paritetico dei lavoratori
Nella circolare n. 5/E del 2018 l’Agenzia ha chiarito cosa si deve intendere con "coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro",
chiarendo che esso “… si realizza mediante schemi organizzativi che permettono di coinvolgere in modo diretto e attivo i lavoratori :
- nei processi di innovazione e dimiglioramento delle prestazioni aziendali, con incrementi di efficienza e produttività, e
- nel miglioramento della qualità della vita e del lavoro.
Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori deve essere formalizzato a livello aziendale mediante un apposito Piano di Innovazione (”Piano”). Il Piano è elaborato dal datore di lavoro, secondo le indicazioni del contratto collettivo di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Il Piano può essere elaborato mediante comitati paritetici aziendali . I gruppi di lavoro di semplice addestramento o formazione non sono strumenti e modalità utili ai fini del coinvolgimento paritetico dei lavoratori”.
Assonime ritiene comunque che tali precise indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate non debbano essere interpretate in senso restrittivo, posto che "la realtà aziendale conosce “forme partecipative” dei lavoratori diverse da quelle indicate dall’Agenzia ma altrettanto importanti e significative. In presenza di un effettivo e comprovato coinvolgimento paritetico dei lavoratori, la disciplina agevolativa prevista dal comma 189 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 dovrebbepoter trovare applicazione anche laddove la partecipazione dei dipendenti avvenga secondo modalità diverse .
Le questioni aperte sulla detassazione dei premi
Assonime evidenzia che sono sorti dubbi anche sulle modalità di misurazione del risultato incrementale, necessario per il riconoscimento dell'agevolazione, in caso di contratti collettivi territoriali o di gruppo. Al riguardo, nella circolare n. 5/E del 2018 l’Agenzia delle entrate ha ribadito che “Il riconoscimento del beneficio fiscale richiede che la verifica e la misurazione dell’incremento, quale presupposto per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento, siano effettuate a livello aziendale, in base ai risultati raggiunti al termine del periodo congruo di misurazione”.
Da questa premessa l’Agenzia deduce che “anche se il contratto prevede l’erogazione di premi in base ad incrementi di risultato raggiunti a livello territoriale dalle aziende cui quel contratto territoriale si riferisce, tale condizione non è sufficiente , ma è necessario che l’incremento di risultato sia verificabile nei confronti della singola azienda che eroga il premio. La singola azienda, pur essendo tenuta sulla base del contratto ad erogare il premio in quanto il settore ha raggiunto complessivamente un risultato positivo, non può riconoscere ai dipendenti l’agevolazione fiscale se il proprio risultato non è incrementale.
L’agevolazione per gli abbonamenti al trasporto pubblico erogati ai dipendenti
La nuova disciplina agevolativa per gli abbonamenti al trasporto pubblico introdotta dalla legge n. 205 del 2017, prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le “somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o [del]le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari."
Si fa riferimento espressamente a titoli di viaggio che permettono la fruizione in maniera esclusiva di servizi di trasporto e quelli che consentono un uso reiterato del mezzo pubblico su un determinato percorso o un’intera rete e per un periodo di tempo definito.
Restano esclusi i biglietti a tempo che durano 72 ore, e le cosiddette carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori come l’ingresso a musei o spettacoli”.
Assonime segnala che non è chiaro, al riguardo, se la disciplina agevolativa prevista dalla lett. d-bis) operi solo in caso di contrattazione aziendale oppure possa applicarsi anche nel caso sia stato concordato dal contratto nazionale ma nella circolare 22 afferma che "stante l’ampiezza dell’espressione contenuta nella norma nonché dei chiarimenti resi dalla stessa Agenzia, dovrebbero potersi ritenere agevolabili anche gli abbonamenti per il trasporto pubblico, le somme erogate per l’acquisto degli stessi o per il rimborso della relativa spesa previsti dalla contrattazione nazionale ".
Viene infine precisato che condizione fondamentale per fruire dell'agevolazione è che il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione che ne comprovi l’effettivo utilizzo per lo scopo previsto.