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Registro Titolare effettivo: decisioni rinviate alla Corte UE

18 Ottobre 2024 in Notizie Fiscali

Il Registro dei Titolari effettivi non trova pace, ad un anno dalla sua piena operatività le questioni di merito sollevate a più riprese presso i tribunali hanno condotto ad una sospensione ulteriore in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia UE, lasciando nel dubbio i soggetti obbligati all'adempimento.

Ricordiamo che ai sensi dell'art 3 comma 6 ultimo periodo del DM n 55/2022 le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del registro avvenuta con il DM MIMIT 29.09.2023 pubblicato in GU n 236 del 9.10.2023. 

Da allora è trascorso un anno con diverse vicende giudiziarie prima delle quali la sospensione del registro ad opera del TAR del Lazio.

In ultimo, il Consiglio di stato che aveva sospeso la decisione fino al 19 settembre scorso, si è pronunciato, ieri 16 ottobre, rendendo disponibile l'Ordinanza n 8245/2024 con cui rimanda la decisione alla Corte di Giustizia UE.

Il corposo provvedimento riepiloga tutta la vicenda e a conclusione, rimette alla Corte di giustizia dell'Unione europea, le questioni pregiudiziali indicate in motivazione formulando istanza di trattazione accelerata della domanda pregiudiziale ai sensi dell'art. 105 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia.

Vediamo le richieste formalizzate. 

Leggi anche Comunicazione Titolare effettivo: tutte le regole in attesa della ulteriore pronuncia.

Registro Titolare effettivo: rinvio alla Corte UE

Era un anno fa che il TAR del Lazio sospendeva il Registro dei titolari effettivi e ancora oggi restano dubbi sulle comunicazioni da effettuare.

Viste le numerose incertezze interpretative attinenti alla normativa europea in materia e alla relativa declinazione nazionale nell’ambito del DLgs. 231/2007, il Consiglio di Stato, a fronte dell'ultima sospensione del Registro, ha diffuso ieri l'Ordinanza n. 8248 con cui, “stante la delicatezza delle questioni involte”, ha sospeso il giudizio, rimettendo alla Corte di Giustizia europea.

Sinteticamente l'Ordinanza rimette all'UE i seguenti quesiti:

  • «se l'art 31, para. 4 della direttiva 2015/849 modificata dalla direttiva 2018/843, laddove consente l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine sia compatibile con le norme della Carta dei diritti fondamentali (art. 7 "rispetto della vita privata e familiare" e art. 8 "protezione dei dati di carattere personal") nonché della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 8), nella parte in cui consente l'accesso in ogni caso a qualunque persona fisica o giuridica "che possa dimostrare un legittimo interesse" senza precisare e delimitare la nozione stessa di "legittimo interesse" rimettendone la definizione alla piena discrezionalità degli Stati membri determinando il rischio di perimetrazioni eccessivamente estese dell'ambito soggettivo di azionabilità dell'accesso, potenzialmente lesive degli evocati diritti fondamentali della persona».
  • «Se le garanzie previste dall'art 31 par. 7 bis della direttiva 2015/849, modificata dalla direttiva 2018/843, relative al diritto a un ricorso amministrativo contro una decisione che deroga (in presenza di circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale) all'accesso di cui al par. 4, (accesso consentito, in ogni caso, alle informazioni sulla titolarità di un trust o di un istituto giuridico affine), considerate le tutele offerte dall'art. 47 (diritto a un ricorso effettivo e un giudice imparziale) della Carta dei diritti fondamentali, nonché dall'art. 6 della CEDU  siano compatibili con gli articoli 6-7 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 marzo 2022, n. 55 nella parte in cui conferiscono ad un organo ammnistrativo non giurisdizionale quale è la Camera di commercio territoriale il potere di esprimersi determinando l'irreversibile effetto dell'ostensione dei dati prevedendo solo in una fase successiva il diritto ad un ricorso giurisdizionale azionabile dal titolare effettivo». 

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