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Sovraindebitamento ed esdebitazione: la Circolare 9/E/2026 dell’Agenzia delle Entrate

25 Ottobre 2026 in Normativa

Con la Circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate pubblica la Parte II del commento al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), dedicata al sovraindebitamento e all’esdebitazione. La circolare prosegue il lavoro avviato con la Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 (Parte I), che aveva esaminato composizione negoziata, concordato semplificato, segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, PRO e gruppi di imprese. 

Il documento, che recepisce anche i contributi della consultazione pubblica svoltasi dal 26 giugno al 24 luglio 2026, fornisce istruzioni operative agli Uffici per un’azione uniforme. Per commercialisti, gestori della crisi e contribuenti in difficoltà è una guida utile per capire come si comporterà il Fisco come creditore. Le procedure sono riservate ai soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale: consumatori, professionisti, imprenditori minori e agricoli, start-up innovative. In tutte le procedure i compiti di commissario e liquidatore sono svolti dall’OCC e l’attestatore è sempre facoltativo. Non è ammessa la domanda “in bianco” e l’OCC può accedere all’Anagrafe tributaria e alle centrali rischi per redigere le proprie relazioni.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore e procedure familiari

Dopo il Correttivo-ter (D.Lgs. n. 136/2024) la nozione di consumatore è oggettiva: conta la natura del debito al momento in cui è sorto. In presenza di debiti misti, in parte personali e in parte legati a un’attività d’impresa o professionale anche cessata, occorre ricorrere al concordato minore. Il socio illimitatamente responsabile di società di persone può accedere alla procedura per i soli debiti privati.

Il fideiussore è consumatore se ha prestato la garanzia per scopi estranei alla propria attività. Nelle procedure familiari basta che un solo componente non sia consumatore per escludere la ristrutturazione congiunta; le masse attive e passive restano distinte e i costi si ripartiscono in proporzione all’attivo di ciascuno. Il piano ha contenuto libero e può durare anche oltre cinque o sette anni, ma gli Uffici verificheranno che la durata sia giustificata dalla convenienza rispetto alla liquidazione.

In caso di moratoria dei crediti erariali privilegiati, dovranno essere corrisposti gli interessi legali. Per l’accesso basta l’assenza di colpa grave, malafede o frode, salvo che il debitore sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o per due volte. Entro sette giorni dall’incarico l’OCC informa Uffici e Agente della riscossione, che comunicano il debito entro quindici giorni (termine ordinatorio). 

L’Ufficio esclude i carichi già affidati alla riscossione e può fornire una stima provvisoria. Gli Uffici rispetteranno il termine di 20 giorni per le osservazioni e monitoreranno l’esecuzione del piano.

Concordato minore: voto dell’Agenzia e cram down fiscale

Il concordato minore è aperto a tutti i sovraindebitati tranne il consumatore e mira alla continuità dell’attività; la forma liquidatoria richiede risorse esterne che incrementino in modo apprezzabile l’attivo. La domanda dell’imprenditore cancellato dal registro delle imprese è sempre inammissibile, anche se individuale e liquidatoria.

Per l’Agenzia possono invece accedere i professionisti sopra soglia. Le classi sono facoltative, salvo per i creditori garantiti da terzi, e va rispettato l’ordine delle prelazioni. Il voto sui tributi spetta alla Direzione provinciale, mentre l’Agente della riscossione vota solo sui propri oneri. Non serve la transazione fiscale nella forma dell’art. 88, comma 5, ma la proposta deve garantire il trattamento non deteriore dei crediti erariali, a pena di inammissibilità. 

Poiché il silenzio vale come consenso, gli Uffici dovranno sempre esprimersi nei termini e motivare il dissenso. Il cram down fiscale rileva solo per le maggioranze: l’Agenzia può contestare ogni presupposto e, se il debito è quasi tutto erariale, eccepire l’abuso dello strumento. La sola prevalenza del debito fiscale non basta: servono indici concreti, come omessi versamenti pur in presenza di risorse o pagamenti preferenziali ai creditori privati, condotte che possono configurare atti in frode. La revoca dell’omologazione, che ora può chiedere anche l’OCC, presuppone inadempimenti di non scarsa importanza.

Liquidazione controllata

È la procedura concorsuale con cui si liquida il patrimonio pignorabile del sovraindebitato, compreso il consumatore. 

Se la domanda viene dal debitore persona fisica, la procedura si apre solo se l’OCC attesta che esiste attivo acquisibile, anche tramite azioni giudiziarie. 

Se la richiede un creditore, il debitore deve essere insolvente e i debiti scaduti e non pagati devono essere almeno pari a 50.000 euro; la persona fisica può opporsi dimostrando, con attestazione dell’OCC, l’assenza di attivo. 

Restano fuori dalla liquidazione i beni impignorabili, quanto serve al mantenimento della famiglia nei limiti fissati dal giudice e il fondo patrimoniale. Il termine per le domande di ammissione al passivo sale da 60 a 90 giorni.

Le domande tardive sono ammesse solo per cause non imputabili al creditore ed entro 60 giorni dalla loro cessazione. Gli Uffici monitoreranno lo stato passivo e valuteranno l’opposizione in caso di mancata ammissione.

Esdebitazione e sovraindebitato incapiente

L’esdebitazione rende i debiti inesigibili senza estinguerli e si estende anche ai debiti tributari. Ne restano esclusi gli obblighi alimentari, i risarcimenti da illecito e le sanzioni non accessorie. 

Le sanzioni tributarie collegate al tributo esdebitato ne seguono la sorte, mentre quelle autonome restano dovute. Dall’emissione del provvedimento gli Uffici sospendono ruoli e carichi affidati all’Agente della riscossione. Nella liquidazione controllata il diritto matura decorsi tre anni dall’apertura o alla chiusura, se anteriore, previo accertamento giudiziale dell’assenza di condanne ostative e di colpa grave, malafede o frode. 

L’esdebitazione dell’incapiente è concessa una sola volta alla persona fisica meritevole senza alcuna utilità da offrire. È incapiente anche chi ha un reddito netto non superiore all’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per la scala di equivalenza ISEE. Gli Uffici tratteranno questa soglia come un indicatore e non come un automatismo, verificando l’eventuale esistenza di risorse anche indirette. L’istituto è escluso per chi ha già subito fallimento o liquidazione giudiziale per gli stessi debiti. Se entro tre anni sopravvengono utilità, i creditori possono agire su di esse. Contro il decreto è ammesso solo il reclamo al tribunale in composizione collegiale entro 30 giorni.

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