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Riforma Giustizia tributaria: in Gazzetta il decreto 149 2026

12 Agosto 2026 in Normativa

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 (Supplemento Ordinario n. 30) del Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 149, recante "Disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria", il legislatore completa un tassello importante della riforma avviata con la legge delega 9 agosto 2023, n. 111, come modificata dalla legge 8 agosto 2025, n. 120. 

Il provvedimento, che sarà in vigore dal 26 agosto 2026, interviene sul decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e sul Testo Unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175), ridisegnando lo status giuridico di chi amministra la giustizia tributaria: con regole di reclutamento, carriera, incompatibilità e responsabilità disciplinare in larga parte allineate a quelle della magistratura ordinaria. 

Vediamo in estrema sintesi e sotto piu in dettaglio le principali novità.

Le principali novità in sintesi

Area di intervento Principale novità
Status giuridico Nasce il "magistrato tributario"; istituito il ruolo unico nazionale tenuto dal CPGT
Reclutamento Concorso per magistrato tributario; possibile scorrimento graduatoria fino al doppio del decimo dei posti banditi
Formazione Formazione continua obbligatoria secondo i corsi indicati dal CPGT
Incompatibilità Divieto di servizio in corti dove familiari stretti esercitano l'assistenza tecnica tributaria
Stato giuridico Nuova disciplina di dimissioni, dispensa per infermità, garanzie e trasferimento d'ufficio
Disciplina Nuovo procedimento disciplinare, illeciti tipizzati e sanzioni da ammonimento a rimozione
Coordinamento Equiparazione ai magistrati ordinari/amministrativi/contabili/militari in numerose leggi di settore
Decorrenza In vigore dal 26 agosto 2026

Il ruolo unico nazionale e la nuova identità del magistrato tributario

La novità di maggior rilievo simbolico e sostanziale è l'istituzione del ruolo unico nazionale dei magistrati delle corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (CPGT). Nel ruolo confluiscono tutti i magistrati tributari in servizio, ordinati secondo l'anzianità di servizio nella qualifica e, in caso di parità, secondo la maggiore anzianità anagrafica.

 L'elenco dovrà essere reso pubblico ogni anno, entro il mese di gennaio, sul sito istituzionale del CPGT, garantendo trasparenza sulla composizione e sull'anzianità dei magistrati che compongono le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

 In parallelo, il decreto sostituisce sistematicamente, in tutto l'impianto normativo, il termine "componenti" con "giudici" o "magistrati", per  consolidare il riconoscimento pieno della funzione giurisdizionale tributaria come magistratura a tutti gli effetti.

Si introducono quindi 

  • un obbligo di formazione continua e di
  •  aggiornamento professionale,

 i cui contenuti e la cui frequenza obbligatoria sono stabiliti dal CPGT.

Concorso, requisiti, reclutamento e progressione in carriera

Anche l'accesso alla funzione viene riqualificato.

Una novità operativa importante riguarda la possibilità, per il Ministero dell'economia e delle finanze, di chiedere al CPGT di scorrere la graduatoria dei concorsi assegnando ai candidati idonei un numero di posti aggiuntivi non superiore al doppio del decimo di quelli originariamente banditi, sempre nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente: uno strumento pensato per coprire più rapidamente le vacanze di organico che da anni caratterizzano le corti di giustizia tributaria. 

Sul fronte dei requisiti, ai magistrati tributari vengono estese le medesime disposizioni previste per i magistrati ordinari in materia di requisiti generali di accesso e di decadenza dall'impiego, mentre resta ferma la necessità di documentata professionalità ed esperienza per l'accesso alla funzione.

Incompatibilità, trasferimenti e garanzie di indipendenza

Un intero blocco di disposizioni rafforza le tutele di indipendenza e imparzialità del magistrato tributario, replicando in larga parte l'impianto delle garanzie dei magistati ordinari.

 Vengono innanzitutto irrigidite le cause di incompatibilità territoriale: un magistrato non potrà prestare servizio presso le corti di primo e secondo grado nella cui circoscrizione parenti fino al secondo grado, affini di primo grado, il coniuge o il convivente siano abilitati all'assistenza tecnica in materia tributaria, oppure esercitino professionalmente le medesime attività rilevanti individuate dalla norma; l'accertamento di tali situazioni spetta al CPGT. 

Il decreto introduce inoltre una nuova sezione dedicata allo "stato giuridico" del magistrato tributario, che disciplina in modo organico istituti finora carenti :

  •  le modalità di dimissioni e riammissione in servizio;
  •  la dispensa dal servizio o il collocamento in aspettativa d'ufficio per infermità permanente o sopravvenuta inettitudine, con mantenimento del trattamento economico e possibilità di destinazione, a domanda, a funzioni amministrative presso il MEF; 
  • le garanzie procedurali, per cui nessun magistrato può essere dispensato, sospeso o trasferito ad altra sede senza una deliberazione del CPGT assunta con il suo consenso o nel rispetto delle garanzie di difesa;
  • il trasferimento d'ufficio, ammesso in caso di incompatibilità, soppressione della corte o riduzione dell'organico, con obbligo di tener conto, per quanto possibile, delle preferenze del magistrato; infine,
  •  il diritto di prendere visione degli atti, presentare deduzioni e chiedere di essere sentito personalmente in tutti questi procedimenti.

Responsabilità disciplinare, sanzioni e coordinamento con le altre magistrature

La parte più corposa dell'intervento normativo riguarda il nuovo sistema disciplinare, costruito su un procedimento strutturato in fasi con termini puntuali:

  1.  il procedimento è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado competente;
  2.  il CPGT avvia accertamenti preliminari, contesta gli addebiti, conduce l'istruttoria e fissa la discussione con adeguato preavviso per l'incolpato, che può farsi assistere da un collega o da un avvocato;
  3.  la sanzione, deliberata dal CPGT, è infine applicata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 Vengono tipizzati in modo dettagliato gli illeciti disciplinari commessi nell'esercizio delle funzioni (ad esempio grave violazione di legge per negligenza inescusabile, provvedimenti privi di motivazione, ingiustificati ritardi, violazione della riservatezza) e quelli commessi al di fuori dell'esercizio delle funzioni (uso della qualità di magistrato per vantaggi ingiusti, frequentazioni con soggetti pregiudicati, incarichi extragiudiziari non autorizzati, iscrizione o partecipazione sistematica a partiti politici, condanne penali rilevanti). 

Le sanzioni applicabili, in ordine crescente di gravità, sono: 

  • ammonimento, 
  • censura, 
  • perdita dell'anzianità, 
  • incapacità temporanea a ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi, 
  • sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni e 
  • rimozione.

 Il decreto contiene infine un ampio pacchetto di norme di coordinamento (articolo 2) che estendono ai magistrati tributari,  la disciplina prevista in numerose leggi di settore: dal pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001) ai requisiti per l'ammissione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, dall'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti (sezione A, per chi ha cessato le funzioni senza sanzioni disciplinari superiori alla censura) alla disciplina anticorruzione e whistleblowing.

 Aspetto di rilievo pratico per i professionisti: chi ha svolto le funzioni di magistrato tributario e possiede i titoli di laurea richiesti potrà utilizzare tale esperienza come titolo di accesso a determinate professioni e ruoli, con il vincolo di non esercitare, nei due anni successivi alla cessazione, nell'ambito territoriale in cui ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni.

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