È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 147, recante «Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale» (G.U. n. 185 dell'11 agosto 2026 – Supplemento Ordinario n. 30), in vigore dal 12 agosto 2026.
Il provvedimento dà attuazione alla delega fiscale contenuta negli articoli 13 e 14 della legge 9 agosto 2023, n. 111, come prorogata dalla legge 8 agosto 2025, n. 120, e persegue un duplice obiettivo:
- da un lato rafforzare il rapporto di collaborazione tra contribuenti ed enti territoriali, semplificando adempimenti e modalità di riscossione;
- dall'altro completare il disegno del federalismo fiscale regionale, attribuendo a Regioni, Province e Città metropolitane nuove forme di compartecipazione ai tributi erariali.
Il testo si rivolge tanto ai cittadini, che vedranno cambiare le regole su IMU, TARI e bollo auto, quanto ai professionisti e agli operatori degli enti locali, chiamati ad applicare le nuove procedure.
Rapporti con il contribuente e nuove regole di riscossione
Il decreto potenzia gli strumenti di compliance già sperimentati a livello statale: Regioni ed enti locali potranno inviare comunicazioni preventive per favorire il ravvedimento e avvisi bonari per regolarizzare versamenti tardivi o omessi, con sanzioni ridotte. Il contribuente ha 60 giorni di tempo per fornire chiarimenti o segnalare errori prima che scattino gli accertamenti.
Dal 1° gennaio 2027 viene esteso ai tributi regionali il modello dell'accertamento esecutivo, già in uso per i tributi comunali: l'atto diventa titolo esecutivo senza necessità di successiva cartella di pagamento, con una sospensione della riscossione forzata di 180 giorni (ridotta a 120 se l'ente che accerta coincide con quello che riscuote).
Viene inoltre riorganizzata la disciplina della rateazione dei debiti: in assenza di una legge regionale specifica, il contribuente in temporanea difficoltà potrà ottenere dilazioni fino a 72 rate mensili, secondo fasce di importo che vanno da un minimo di 4 rate (per debiti tra 100 e 500 euro) fino al massimo per gli importi superiori a 20.000 euro.
Sono infine ridefiniti gli oneri di riscossione a carico del debitore (3% se il pagamento avviene entro 60 giorni, 6% oltre tale termine) e viene esteso ai tributi locali il ricorso agli istituti del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) per la gestione dei debiti tributari delle imprese in difficoltà.
Le novità sui singoli tributi: bollo auto, IRAP, IMU, TARI e canone unico
Cambia radicalmente la tassa automobilistica. Dal 1° gennaio 2028 non sarà più legata a scadenze fisse ma diventerà annuale, con decorrenza dal mese di immatricolazione del veicolo, e potrà essere versata anche in quattro rate su base regionale.
Viene inoltre chiarito il criterio di territorialità: per le persone giuridiche il tributo è dovuto nel luogo della sede legale, salvo che la gestione ordinaria avvenga altrove.
Sul fronte dei tributi propri, le Regioni potranno azzerare (e non solo ridurre) l'addizionale IRPEF e introdurre soglie di esenzione basate sul reddito, mentre resta fissata all'1,23% l'aliquota di base dell'addizionale regionale.
Per l'IMU, dal 2027 la dichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica;
Per la TARI viene chiarita la distinzione tra rifiuti urbani e assimilati, si riducono a 90 giorni i termini per le dichiarazioni di inizio o variazione dell'occupazione e si introducono agevolazioni per chi pratica il compostaggio domestico.
Sul canone unico patrimoniale, infine, le delibere tariffarie adottate dal 2021 al 2025 restano valide se caricate sul portale del federalismo fiscale entro il 31 ottobre 2026.
Federalismo fiscale: compartecipazione IRPEF a Regioni, Province e Città metropolitane
La parte più innovativa del decreto riguarda il completamento del federalismo fiscale regionale. Dal 2027 alle Regioni a statuto ordinario viene attribuita una compartecipazione al gettito dell'IRPEF, che sostituisce alcuni trasferimenti statali oggi soppressi (quota della compartecipazione IVA non sanità, fondo per i libri di testo, fondo per il welfare dello studente, fondo per il trasporto pubblico locale), con un meccanismo di perequazione finanziato da un apposito fondo statale.
Analoga compartecipazione all'IRPEF viene introdotta, sempre dal 2027, in favore di Province e Città metropolitane (0,92% nel 2027, 0,97% dal 2028), a copertura della soppressione del gettito derivante dall'imposta sulla responsabilità civile auto (RCA), la cui aliquota erariale viene fissata al 12,5%.
È inoltre istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la partecipazione dell'ANCI, per studiare la fiscalizzazione dei trasferimenti spettanti ai Comuni. Il provvedimento precisa che, salvo le misure che comportano nuovi oneri (compartecipazioni IRPEF, fondo regioni, revisione del bollo auto), l'attuazione del decreto non deve generare costi aggiuntivi per la finanza pubblica.
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