Con l'interpello 1 2024 del 5 febbraio la Commissione sicurezza del Ministero del lavoro ha risposto ad una richiesta di chiarimenti da parte di una università, in tema di obbligo di effettuazione della visita medica di controllo di un dipendente successivamente ad una assenza superiore a 60giorni
La commissione chiarisce che l'obbligo , a carico dei datori di lavoro per verificare la continuità dell'idoneità alle mansioni, riguarda solo i dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria
In particolare la nota della Commissione riepiloga il quadro normativo, ricordando che l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 1, lettera m) definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”;
Invece l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, pone, in capo al datore di lavoro privato e ai dirigenti pubblici , che organizzano e dirigono le
attività, l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28” ( casistica ampliata dal recente decreto 48 2023)
Inoltre lo stesso articolo 18, comma 1, lettera c), stabilisce che il datore di lavoro “nell’affidare i compiti ai lavoratori” ha l’obbligo di :
- “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”, e di:
- “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”.
Infine l’articolo 41, sulla “Sorveglianza sanitaria”, prevede in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica “precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione”;
L'interpello richiama quindi la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza del 27 marzo 2020, n. 7566 in cui è stato chiarito che l"a "ripresa del lavoro", rispetto alla quale la visita medica deve essere "precedente", è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un'assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario
compiere una verifica di "idoneità" e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica»
La Commissione conclude affermando che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di confermare la loro idoneità alla mansione già svolta.