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Spese sanitarie per persone con disabilità deducibili nelle dichiarazioni

27 Marzo 2024 in Domande e risposte

In generale, sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. Prima di entrare nel merito delle spese, vediamo quali sono le persone che vengono considerate disabili.

Quali persone sono considerate disabili?

Sono considerate persone con disabilità, oltre quelle che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992, anche le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro e di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopra citate.

Per i soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992, la grave e permanente invalidità o menomazione, menzionata dall’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, non implica necessariamente la condizione di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, essendo sufficiente la condizione di handicap di cui all’art. 3, comma 1.

Per i soggetti riconosciuti invalidi civili occorre, invece, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione; questa, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, può essere comunque ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento (Risoluzione 23.09.2016, n. 79). I grandi invalidi di guerra, di cui all’art. 14 del TU n. 915 del 1978, e le persone a essi equiparate, sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata (art. 38 della legge n. 448 del 1998). 

Tra le spese sanitarie deducibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.

 Quali sono le spese sanitarie deducibili?

Sono deducibili le spese mediche generiche (medicinali, prestazioni mediche generiche, ecc.) nonché quelle di assistenza medica specifica. Quindi tali spese vanno direttamente a ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta.

Si considerano di assistenza specifica le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (es. infermieri professionali) ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa).

Rientrano in tale categoria ad esempio le prestazioni relative al personale:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa;
  • in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • con la qualifica di educatore professionale;
  • qualificato, addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Attenzione: queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare disabile non a carico fiscalmente.

Per avere diritto alla deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Se il documento di spesa è intestato solo al disabile, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che integri la fattura, annotando sulla stessa l’importo da lui sostenuto.

Sono deducibili anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, eccetera), o sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

Quali sono le spese sanitarie non deducibili?

In generale, non sono deducibili nella dichiarazione dei redditi:

  • le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista (che non può essere considerato un professionista sanitario, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dall’Agenzia delle entrate dal Ministero della Salute, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali)
  • le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e quelle per l’acquisto dei dispositivi medici. Per queste spese, però, spetta la detrazione del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro. Tali spese vanno pertanto indicate nel Rigo E1. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio stampelle), il diritto alla detrazione del 19% può essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta (da indicare nel Rigo E3);
  • le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento. Il Ministero della Salute, infatti, ha precisato che tale attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico – educativo, è priva di connotazione sanitaria. Non rileva il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.

Quale documentazione controllare e conservare?

In caso di ricovero del disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. Per questo motivo, è necessario che nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza le spese risultino indicate separatamente.

Le fatture, le ricevute fiscali e gli scontrini c.d. “parlanti” che abbiano i requisiti prescritti in base alle specifiche tipologie di spese sanitarie cui si riferiscono, costituiscono i soli documenti rilevanti al fine della verifica del sostenimento della spesa. Il contribuente, pertanto, ai fini della deduzione, non è tenuto ad esibire la prova del pagamento.

TIPOLOGIA

DOCUMENTI

Acquisto, affitto e manutenzione di:

– poltrone e carrozzelle

– stampelle e altre attrezzature necessarie alla deambulazione

– attrezzi necessari per il sollevamento di inabili e non deambulanti

  • Fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l’onere
  • – Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati
  • Certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della l. n. 104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per i grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del TU n. 915 del 1978 e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata
  • È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità

Acquisto di:

– arti artificiali

– apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale

Trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella

Trasporto in autoambulanza della persona con disabilità

Trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS o da altri soggetti che hanno tra i propri fini istituzionali l’assistenza ai disabili

Costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne all’abitazione

Acquisto di sussidi tecnici informatici (fax, modem, computer, telefonino, telefoni a viva voce, schermi a tocco, tastiere espanse e costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico, componenti di cucine per facilitare il controllo dell’ambiente)

Oltre alla documentazione precedente anche:

 

Certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile o specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui è affetto il soggetto, richiesta dal d.m.. 14 marzo 1998 per l’aliquota IVA agevolata, se tale collegamento funzionale non è presente nelle certificazioni rilasciate dalla Commissione medica integrata

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