Gli agricoltori pagano le imposte dirette sui redditi catastali dei terreni e non sui redditi effettivi. I redditi dei terreni si dividono tra:
- il reddito dominicale: si basa sulle tariffe d’estimo, stabilite dalla legge catastale in base alla qualità e alla classe del terreno, così come definito dall’art. 28 del Tuir
- il reddito agrario che è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso, così come definito dall’art. 32 del Tuir.
Se il proprietario del terreno (o il titolare di altro diritto reale):
- svolge direttamente l’attività agricola: gli spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario,
- non svolge l’attività agricola perché è esercitata da un’altra persona, il reddito dominicale spetta al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l’attività agricola.
I redditi agrari e dominicali devono essere indicati nel modello 730 o nella dichiarazione dei redditi che devono essere presentati da:
- chi è proprietario o possiede con enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita.
- l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e l’associato nei casi di conduzione associata. Il reddito agrario in questo caso è dichiarato dall’affittuario dalla data di efficacia del contratto di affitto.
- il titolare dell’impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo.
Si precisa che i redditi agrari e dominicali non devono essere dichiarati dal titolare della nuda proprietà in caso di usufrutto o altro diritto reale.
Come si calcola il reddito dei terreni
Il reddito dei terreni ha come base il reddito dominicale e agrario risultante dal catasto, rivalutato da appositi coefficienti.:
- Il reddito dominicale è rivalutato dell’80 per cento,
- il reddito agrario è rivalutato del 70 per cento.
- I redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 30 per cento.
L’ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola-
Per gli anni dal 2017 al 2022 i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Dall’anno 2019 tale agevolazione compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartenenti al medesimo nucleo familiare, siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all’esercizio dell’impresa familiare.
La rivalutazione dell’80 e del 70 per cento non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli con contratti di durata almeno quinquennale a giovani imprenditori, in presenza delle seguenti condizioni:
- età inferiore di 40 anni
- qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria (nel qual caso la maggioranza delle quote o del capitale devono essere detenute da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatori diretti o IAP). La qualifica di coltivatore diretto o IAP può essere acquisita entro 2 anni dalla data di stipula del contratto di affitto.
Attenzione: Per non avere la rivalutazione del reddito dominicale il proprietario del terreno affittato deve accertare l’acquisita qualifica di coltivatore diretto o di IAP dell’affittuario, altrimenti perde il diritto del beneficio stesso.