La dichiarazione di successione deve essere presentata, in via generale, entro 12 mesi dalla data del decesso del contribuente.
Tuttavia ci sono alcuni casi per cui i dodici mesi non decorrono dalla data del decesso ma da un momento diverso:
- nel caso in cui sia stato nominato, in seguito all’apertura della successione, un rappresentante legale degli eredi o dei legatari o dei chiamati all’eredità, un curatore dell’eredità giacente, oppure un esecutore testamentario: i dodici mesi decorrono dalla data in cui questi hanno avuto notizia legale della loro nomina;
- nel caso di fallimento/liquidazione giudiziale del defunto in corso al momento dell’apertura della successione o in caso di dichiarazione di fallimento/liquidazione giudiziale intervenuta entro i successivi sei mesi dal decesso: i dodici mesi decorrono dalla data di chiusura del fallimento/liquidazione giudiziale;
- nel caso in cui i beneficiari siano stati immessi nel possesso temporaneo dei beni della persona assente: i dodici mesi decorrono dalla data di immissione nel possesso dei beni;
- a seguito di sentenza di morte presunta, i dodici mesi decorrono dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa di morte presunta se non è stata precedentemente richiesta l’immissione nel possesso dei beni dell’assente;
- nel caso in cui l’eredità è accettata con beneficio d’inventario entro dodici mesi dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario;
- nel caso di rinunzia all’eredità o al legato, i dodici mesi decorrono dalla data della rinunzia o dalla diversa data in cui gli altri obbligati dimostrino di averne avuto notizia;
- nel caso di eventi sopravvenuti che modificano il legato, la ripartizione dell’eredità ovvero che determinano l’applicazione di una imposta superiore rispetto a quella liquidata, i dodici mesi per la presentazione della dichiarazione sostitutiva decorrono dalla data della sopravvenienza o dalla diversa data in cui l’obbligato dimostra di averne avuto notizia;
- nel caso in cui, per eventi sopravvenuti che modificano l’attivo ereditario, non sussistono più le condizioni per cui il coniuge ed i parenti in linea retta del defunto erano stati esonerati dalla presentazione della dichiarazione di successione, i dodici mesi decorrono dalla data della sopravvenienza;
- nel caso di enti non ancora riconosciuti che hanno presentato domanda di riconoscimento entro un anno dall’apertura della successione, i dodici mesi decorrono dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento ovvero del diniego.
La Dichiarazione di successione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ai quali si accede con Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns).
Inoltre, l’Agenzia mette a disposizione il software "Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali" per la compilazione e l’invio della dichiarazione.
Casi particolari di invio
I residenti all’estero possono presentare in via eccezionale il modello cartaceo, in caso di impedimenti alla trasmissione telematica, inviando il modello all’ufficio competente dell’Agenzia, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
La dichiarazione si considera presentata il giorno in cui viene consegnata all’ufficio postale.
Se il defunto risiedeva all’estero ma in precedenza aveva risieduto in Italia, la dichiarazione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Se quest’ultima non è conosciuta, la dichiarazione va presentata presso la Direzione Provinciale II di ROMA – Ufficio Territoriale ROMA 6 – EUR TORRINO, in Via Canton 20 – CAP 00144 Roma.