Durante l'edizione di Telefisco 2023 tenutasi in data 20 settembre, come sempre, le entrate hanno risposto a quesiti di rilievo sulle principali tematiche fiscali.
Tra queste, le Entrate hanno fornito un importante chiarimento sulle note variazione.
Nel dettaglio, viene chiarito che dal ricevimento della nota di credito Iva, decorre il termine entro il quale il cessionario/committente deve rettificare, in diminuzione, il credito nei confronti dell’Erario.
Ricordiamo che la norma di riferimento è l'art 26 del Decreto IVA riscritto dal DL n 73/2021.
Il comma 2 dello stesso articolo recita testualmente "Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25"
Nella risposta a Telefisco 2023 le Entrate osservano che la rettifica in diminuzione costituisce una mera facoltà attribuita al cedente/prestatore mentre il cessionario/committente deve provvedere all'annotazione.
Infatti, una volta che il fornitore/cedente emette la nota di credito nel Sdi delle fatture elettroniche, il cliente/cessionario ha l’obbligo di rilevare la variazione.
Secondo le Entrate, operativamente, il cliente può annotare in diminuzione nel registro degli acquisti ovvero, in alternativa, in aumento nel registro delle fatture emesse al fine di far emergere l’Iva a debito.
In ogni caso, il termine per l’annotazione della nota decorre dalla data di ricevimento della stessa e scade il giorno 15 del mese successivo.