L'Agenzia delle Entrate in risposta a diversi dubbi sollevati dalle associazioni di categoria e dagli Ordini professionali, in data 20 marzo ha pubblicato la Circolare la n 6 con ulteriori chiarimenti sulla Tregua fiscale introdotta ad ampio raggio dalla Legge di Bilancio 2023.
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Le entrate con il documento di prassi in oggetto, tra l'altro, replicano al seguente quesito.
"Possono considerarsi formali le seguenti violazioni:
- fatture elettroniche emesse con errata indicazione del codice “natura” ma correttamente inserite nella dichiarazione IVA;
- fatture elettroniche inviate al sistema di interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta;
- corrispettivi elettronici correttamente memorizzati, non inviati all’Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta?"
le Entrate nel dettaglio replicano come segue:
- il codice “natura” non è un elemento previsto dall’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972 e, pertanto, la sua errata indicazione, laddove non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta, rappresenta una violazione meramente formale
- l’invio tardivo delle fatture elettroniche allo SdI, vale a dire oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta, configura una violazione formale;
- i corrispettivi elettronici correttamente memorizzati e non inviati all’Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta, integrano la violazione prevista dall’articolo 11, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e, pertanto, costituiscono una violazione formale.
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