Con il messaggio 750 del 20 febbraio 2024 Inps chiarisce i limiti di età per la richiesta delle indennità di disoccupazione Naspi e Discoll e per 'iscrizione al Centro per l'impiego. In estrema sintesi
- non c'è un limite di età massimo di accesso alla Naspi e alla Dis-coll, invece
- l'età minima è di 16 anni .
I limiti corrispondono all'obbligo di iscrizione ai centri per l’impiego con firma della dichiarazione di immediata disponibilità (Did) .
Vediamo piu i dettaglio la normativa e i chiarimenti forniti dall'Istituto
Limite di età per iscrizione al CPI , DID e indennità di disoccupazione
L'istituto chiarisce in particolare di aver ricevuto richieste di chiarimenti dalle Strutture territoriali sul fatto che l’articolo 1, comma 1, del Dpr 333/2000 stabilisce che l’iscrizione ai Centri per l'impiego puo avvenire solo con età:
- superiore a 15 anni e
- inferiore all’età pensionabile.
il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, interpellato per un parere, ha chiarito che la previsione normativa relativam al limite massimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, è presente esclusivamente rispetto all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ( D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333).
Non è, invece, previsto alcun limite massimo di età per quanto riguarda l’iscrizione al collocamento ordinario, anche ai fini dell’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e Dis-coll.
Pertanto si conferma che i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) presso i Centri per l'impiego, quale presupposto per il riconoscimento delle prestazioni e per l’applicazione della relativa disciplina e ricordano, d'altra parte, che l'articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 150/2015, prevede che la domanda di indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) equivale al rilascio, da parte del richiedente, della dichiarazione di immediata disponibilità
Viene ulteriormente precisato che il limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, è stabilito dall’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fissa la possibilità di iscrizione al collocamento ordinario al compimento dei 16 anni di età.
Questo limite, pertanto, si applica anche ai fini dell’accesso alla NASpI e alla DIS-COLL in relazione alla non possibilità di rilascio della DID per i soggetti di età inferiore ai 16 anni, con conseguente esclusione di accesso alle medesime prestazioni.