L'agenzia delle entrate con la Circolare n 17/2023 ha chiarito tra gli altri, il trattamento fiscale del corrispettivo spettante al cessionario nella cessione dei bonus edilizi a privati.
Prima di approfondire ricordiamo che, nel corso del 2023 con il Dl n, 11 noto come decreto blocca cessioni, sono state totalmente riviste le norme sulle cessioni con importanti ripercussioni sulle ristrutturazioni edilizie ancora in corso.
Nel dettaglio, l'art. 2 del D.L. n. 11/2023 dispone che:
- a decorrere dal 17.02.2023;
- per tutti gli interventi individuati dal citato art. 121, comma 2 del D.L. 34/2020;
- non è più consentito l'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o sconto in fattura per qualsiasi tipologia di contribuente.
E' bene inoltre precisare che ci sono deroghe al blocco delle cessioni per i condomini e per gli interventi di demolizione e ricostruzione.
In merito alla cessione crediti a privati recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito un utile chiarimento
Cessione bonus edilizi a privati: genera un reddito tassabile?
Ricordiamo che la cessione a privati era stata prevista verso familiari o amici a certe condizioni stabilite dalla norma di riferimento.
La Circolare n. 17/2023 su detrazioni, deduzioni, e crediti di imposta, utile alla compilazione dei Dichiarativi 2023, ha chiarito un aspetto importante riguardante il corrispettivo della cessione nel caso appunto si effettuato verso un privato.
Nel dettaglio, è stato chiarito il trattamento fiscale del guadagno conseguito dal cessionario come differenza tra:
- valore nominale del credito,
- e corrispettivo pattuito tra le parti.
Viene evidenziato che:
- "per i contribuenti persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa o di arte o professione che acquistano un credito d’imposta di cui all’articolo 121 ad un prezzo inferiore al valore nominale del suddetto credito, il «differenziale positivo» che viene a determinarsi non costituisce reddito non rientrando in alcuna categoria reddituale”.
In pratica, se un soggetto privato acquista un credito, la differenza tra il valore nominale e il corrispettivo, inferiore, pattuito non rientra in alcuna categoria reddituale e di conseguenza non è tassabile.