La Tassa annuale di cui al presente articolo è stata abolita dalla legge di stabilità 2016 (comma 366, articolo 1 della legge n. 208/2015) con effetto dal 1 gennaio 2016
I soggetti residenti in Italia che possiedono, alla data del 1° maggio 2015, imbarcazioni di lunghezza superiore a 14 metri, devono pagare entro il 31 maggio la tassa annuale sulle unità da diporto. Sono esclusi coloro che si trovano al primo anno di immatricolazione.
Soggetti tenuti al versamento della tassa
- nel caso in cui vi siano più proprietari o detentori dell’imbarcazione, la tassa va pagata in solido tra questi;
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sono esonerati dal pagamento – anche se l’imbarcazione è immatricolata nei registri nazionali:
- le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato;
- le persone giuridiche che non hanno la propria sede legale in Italia.
Soggetti esonerati
- al primo anno di immatricolazione;
- proprietà o in uso allo Stato o ad altri Enti pubblici;
- obbligatorie di salvataggio (compresi i tender);
- battelli di servizio purché indichino l’unità da diporto al cui servizio sono posti;
- in uso ai soggetti portatori di handicap , affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle medesime;
- posseduti e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso;
- nuove con targa di prova nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore;
- usate ritirate dai cantieri costruttori o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell’atto (anche quelle provenienti da permute con unità nuove);
- rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore;
- bene strumentale di aziende di locazione e noleggio;
- possedute da soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia (sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia).
- è oggetto di contratti di locazione e noleggio;
- è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;
- è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
Importi
Dal 22 giugno 2013, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto del fare (D.L. n. 69/2013), la tassa è dovuta nelle seguenti misure:
LUNGHEZZA SCAFO
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TASSA ANNUALE
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da 14,01 a 17 metri
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870 euro
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da 17,01 a 20 metri
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1.300 euro
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da 20,01 a 24 metri
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4.400 euro
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da 24,01 a 34 metri
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7.800 euro
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da 34,01 a 44 metri
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12.500 euro
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da 44,01 a 54 metri
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16.000 euro
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da 54,01 a 64 metri
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21.500 euro
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superiore a 64 metri
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25.000 euro
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La tassa è ridotta:
- del 15%, dopo 5 anni dalla data di costruzione;
- del 30%, dopo 10 anni dalla data di costruzione;
- del 45%, dopo 15 anni dalla data di costruzione.
Modalità di versamento
Il versamento dovrà essere effettuato con Modello F24 elementi identificativi, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 39/E del 24.04.2012:
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3370 tassa sulle unità da diporto;
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8936 sanzione per tassa sulle unità da diporto;
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1931 interessi per tassa sulle unità da diporto.
All’interno del modello “F24 con elementi identificativi” occorre indicare:
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nella sezione “Contribuente”, i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
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nella sezione “Erario ed altro”, in corrispondenza degli importi a debito versati:
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la lettera R nel campo “tipo”;
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il codice identificativo dell’unità da diporto nel campo “elementi identificativi”;
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il giorno di inizio del contratto, giorno e mese di fine periodo del contratto (formato GGGGMM) e il codice identificativo dell’unità da diporto, nel campo “elementi identificativi” nel caso di contratti di cui all’art. 16 comma 7 del D.l. 201/2011;
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il codice tributo nel campo “codice”;
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l’anno di decorrenza (in formato AAAA)della tassa nel campo “anno di riferimento”.
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I soggetti che non possono pagare con mod. F24, possono versare l’importo dovuto con bonifico in “Euro”, a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222, indicando:
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codice BIC: BITAITRRENT;
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causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento;
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IBAN: IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it
Termini di versamento
La tassa sulle barche è annuale, il versamento deve essere eseguito entro il 31 maggio di ciascun anno e si riferisce al periodo 1° maggio – 30 aprile dell’anno successivo. Ètenuto al pagamento entro il 31 maggio il soggetto che, alla data del 1° maggio risulta proprietario/titolare di altro diritto reale sull’imbarcazione/detentore della stessa sulla base di un contratto di locazione anche finanziaria di durata superiore all’anno.
Qualora il presupposto per l’applicazione della tassa si verifichi successivamente al 1° maggio, il versamento è effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso.
Per i contratti di locazione, anche finanziaria, per i quali la tassa è dovuta per la durata degli stessi, è previsto che la stessa sia determinata rapportandola a giorni, ed è versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto ove questo sia di durata inferiore all’anno.