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Tassa sulle barche da diporto 2015: ecco come si paga

21 Maggio 2015 in Speciali

La Tassa annuale di cui al presente articolo è stata abolita dalla legge  di stabilità 2016 (comma 366, articolo 1 della legge n. 208/2015)  con effetto dal 1 gennaio 2016

I soggetti residenti in Italia che possiedono, alla data del 1° maggio 2015, imbarcazioni di lunghezza superiore a 14 metri, devono pagare entro il 31 maggio  la tassa annuale sulle unità da diporto. Sono esclusi coloro che si trovano al primo anno di immatricolazione.

Soggetti tenuti al versamento della tassa

Sono tenuti al pagamento della tassa sulle imbarcazioni, tutti i proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (per la durata della stessa), laddove residenti nel territorio dello Stato, nonché stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che possiedono unità da diporto.
 
Con la circolare n. 16/E l’Agenzia ha chiarito che:
  • nel caso in cui vi siano più proprietari o detentori dell’imbarcazione, la tassa va pagata in solido tra questi;
  • sono esonerati dal pagamento – anche se l’imbarcazione è immatricolata nei registri nazionali:

    • le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato;
    • le persone giuridiche che non hanno la propria sede legale in Italia.
 

Soggetti esonerati

Sono escluse dal pagamento della tassa le barche:
  • al primo anno di immatricolazione;
  • proprietà o in uso allo Stato o ad altri Enti pubblici;
  • obbligatorie di salvataggio (compresi i tender);
  • battelli di servizio purché indichino l’unità da diporto al cui servizio sono posti;
  • in uso ai soggetti portatori di handicap , affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle medesime;
  • posseduti e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso;
  • nuove con targa di prova nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore;
  • usate ritirate dai cantieri costruttori o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell’atto (anche quelle provenienti da permute con unità nuove);
  • rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore;
  • bene strumentale di aziende di locazione e noleggio;
  • possedute da soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia (sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia).
Inoltre, considerata l’esclusione per le imbarcazioni che costituiscono bene strumentale per le aziende di locazione e noleggio, l’Agenzia estende l’esclusione dal pagamento della tassa anche alle imbarcazioni utilizzate per lo svolgimento delle altre attività commerciali individuate dall’art. 2 del D.lgs. 171/2005, ossia quando l’imbarcazione:
  • è oggetto di contratti di locazione e noleggio;
  • è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;
  • è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Importi

Dal 22 giugno 2013, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto del fare (D.L. n. 69/2013), la tassa è dovuta nelle seguenti misure:

LUNGHEZZA SCAFO
TASSA ANNUALE
da 14,01 a 17 metri
870 euro
da 17,01 a 20 metri
1.300 euro
da 20,01 a 24 metri
4.400 euro
da 24,01 a 34 metri
7.800 euro
da 34,01 a 44 metri
12.500 euro
da 44,01 a 54 metri
16.000 euro
da 54,01 a 64 metri
21.500 euro
superiore a 64 metri
25.000 euro
 
La tassa è comunque ridotta della metà per le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in kw non sia inferiore a 0,5.

La tassa è ridotta:

  • del 15%, dopo 5 anni dalla data di costruzione;
  • del 30%, dopo 10 anni dalla data di costruzione;
  • del 45%, dopo 15 anni dalla data di costruzione.
Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.
  

Modalità di versamento

Il versamento dovrà essere effettuato con Modello F24 elementi identificativi, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 39/E del 24.04.2012:

  • 3370 tassa sulle unità da diporto;
  • 8936 sanzione per tassa sulle unità da diporto;
  • 1931 interessi per tassa sulle unità da diporto.

All’interno del modello “F24 con elementi identificativi” occorre indicare:

  • nella sezione “Contribuente”, i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
  • nella sezione “Erario ed altro”, in corrispondenza degli importi a debito versati: 
    •  la lettera R nel campo “tipo”;
    • il codice identificativo dell’unità da diporto nel campo “elementi identificativi”;
    • il giorno di inizio del contratto, giorno e mese di fine periodo del contratto (formato GGGGMM) e il codice identificativo dell’unità da diporto, nel campo “elementi identificativi” nel caso di contratti di cui all’art. 16 comma 7 del D.l. 201/2011;
    • il codice tributo nel campo “codice”;
    • l’anno di decorrenza (in formato AAAA)della tassa nel campo “anno di riferimento”.

I soggetti che non possono pagare con mod. F24, possono versare l’importo dovuto con bonifico in “Euro”, a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222, indicando:

  • codice BIC: BITAITRRENT;
  • causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento;
  • IBAN: IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it

Termini di versamento

La tassa sulle barche è annuale, il versamento deve essere eseguito entro il 31 maggio di ciascun anno e si riferisce al periodo 1° maggio – 30 aprile dell’anno successivo. Ètenuto al pagamento entro il 31 maggio il soggetto che, alla data del 1° maggio risulta proprietario/titolare di altro diritto reale sull’imbarcazione/detentore della stessa sulla base di un contratto di locazione anche finanziaria di durata superiore all’anno.

Qualora il presupposto per l’applicazione della tassa si verifichi successivamente al 1° maggio, il versamento è effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso.

Per i contratti di locazione, anche finanziaria, per i quali la tassa è dovuta per la durata degli stessi, è previsto che la stessa sia determinata rapportandola a giorni, ed è versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto ove questo sia di durata inferiore all’anno.

 
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