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Società agricole e agroalimentari: aiuti da ISMEA nel 2024

18 Febbraio 2024 in Speciali

Viene pubblicato in GU n 38 del 15 febbraio il Decreto del 29 dicembre 2023 del ministero dell'agricoltura con criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi finanziari  a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, effettuati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA e sono escluse le imprese che producono prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 

Società agricole e agroalimentari: aiuti da ISMEA nel 2024

Con il decreto in oggetto, si disciplina,  ai  sensi  di  quanto  previsto dall'art. 20, della legge 28 luglio  2016,  n.  154,  i criteri,  le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle  imprese  del  Settore agricolo e  agroalimentare effettuati da ISMEA.  

Sono  esclusi  dall'applicazione del presente decreto gli interventi finanziari a sostegno delle imprese che producono prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Gli interventi sono diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere:

  • a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai  sensi  dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  Trattato  sul funzionamento dell'Unione  europea,  soggetti  all'obbligo  di  notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato;
  • b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai  sensi  dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  Trattato  sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica;
  • c) finanziamenti a condizioni di mercato.

I beneficiari degli aiuti

Sono beneficiare degli interventi finanziari:

  • a) le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione  di prodotti agricoli e nella commercializzazione di  prodotti  agricoli, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento  dell'Unione europea
  •  b) le società di  capitali,  anche  in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole, individuati  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  2, lettera c), del testo unico delle  imposte  sui  redditi di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • c) le società di capitali partecipate almeno al 51 per cento  da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui  soci  siano  in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione  e nella logistica,  anche su  piattaforma  informatica,  dei  prodotti agricoli compresi nell'Allegato  I  del  Trattato  sul funzionamento dell'Unione europea. 

La tipolgia dei aiuti

Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall'ISMEA nella forma del finanziamento  a  tasso  di interesse agevolato. 

Il finanziamento agevolato può avere durata massima  di quindici  anni,  di  cui  fino  a  un massimo di cinque anni   di preammortamento e fino a un massimo di dieci  anni  di  ammortamento, con rate semestrali posticipate a capitale costante. 

In ogni caso, il finanziamento agevolato non può essere erogato ad un tasso inferiore allo 0,50%.

Le regole operative da parte di ISMEA

Il decreto precisa che l'ISMEA  trasmette  al  Ministero  lo  schema  di istruzioni applicative del presente decreto volte a definire  le  modalità di presentazione delle domande  e  le  procedure  di  concessione  e  di liquidazione dei finanziamenti agevolati; in assenza di osservazioni, nei trenta giorni successivi al ricevimento dello  schema,  l'ISMEA adotta le istruzioni applicative  e le pubblica sul  proprio sito istituzionale. 

Si rimanda alla lettura integrale del Decreto 29 dicembre 2023 per ulteriori approfondimenti.

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