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Quadro LM dei Forfettari nel modello Redditi PF 2024: novità e guida alla compilazione

19 Luglio 2024 in Speciali

Il quadro LM del modello Redditi PF 2024 raccoglie la dichiarazione dei redditi conseguiti dalle persone fisiche, esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, nell’anno fiscale 2023, che aderiscono al regime forfetario (ex articolo 1, commi da 54 a 59, della Legge 190/2014).

Anche se i redditi d’impresa o di lavoro autonomo dei contribuenti cosiddetti forfetari confluiscono per intero nel quadro LM, questo, a seconda delle situazioni, può interagire con altri quadri del modello Redditi PF 2024, la cui compilazione sarà richiesta, ad esempio, per assolvere gli obblighi contributivi o quelli di integrazione informativa (si può vedere a riguardo l’articolo Forfetari: gli obblighi informativi del quadro RS del modello Redditi PF).

Le principali novità del quadro LM del modello Redditi PF 2024

Numerose sono le novità rilevabili dalle istruzioni del quadro LM del modello Redditi PF 2024, per l’anno fiscale 2023, ma non tutte interessano i contribuenti in regime forfetario.

Il rigo LM40, sul quale il contribuente espone i “Crediti di imposta” che utilizza, è stato arricchito di una nuova voce:

  • colonna 14: credito d’imposta  “Contributo unificato”: le istruzioni del modello Redditi PF puntualizzano che “questa colonna va compilata se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta riconosciuto sul contributo unificato ai sensi dell’articolo 20 Decreto Legislativo 28/2010”.

Sul medesimo rigo LM40, lo spazio in passato dedicato al credito d’imposta “Monopattini e servizi di mobilità elettrica” viene soppresso; inoltre la colonna 7 prima denominata “Mediazioni”, quest’anno prende il nome di “Conciliazione e mediazione” e fa riferimento al “credito d’imposta relativo alle mediazioni per le controversie civili e commerciali”.

Di particolare interesse è la nuova Sezione VI denominata “Concordato Preventivo regime forfetario”, composta da quattro righi, dedicata appunto al nuovo strumento del Concordato preventivo biennale, al suo primo anno di applicazione: attraverso la compilazione di questa sezione i contribuenti in regime forfetario possono accedere al beneficio. Per un approfondimento delle modalità di compilazione si rimanda al prosieguo dell’articolo.

Infine, va segnalato che il quadro LM del modello Redditi PF 2024 presenta anche la nuova Sezione II denominata “Tassa piatta incrementale”: attraverso la compilazione di questa sezione i contribuenti che ne hanno diritto possono accedere al beneficio della flax tax sui redditi incrementali, ai quali si applica una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali. Da tale beneficio sono tuttavia esclusi i contribuenti in regime forfetario, per espressa previsione normativa, per cui la tematica non si approfondirà in questa sede. I lettori interessati all’argomento possono leggere l’articolo La flat tax incrementale sul modello Redditi PF 2024. 

 

I redditi nel regime forfetario

Il regime forfetario rappresenta una modalità semplificata di determinazione del reddito, determinata, con modalità appunto forfetarie, applicando una imposta sostitutiva, a regime del 15%, al reddito scaturente dall’applicazione dei coefficienti di redditività, prestabiliti e diversi in base alla tipologia d’attività svolta, ai ricavi del contribuente, al netto delle deduzioni concesse.

Il regime forfetario, se pur con delle limitazioni, costituisce il regime naturale di ogni attività di lavoro autonomo e d’impresa svolta in forma individuale da una persona fisica, e non ha un termine, al perdurare delle condizioni previste.

Due sono i requisiti richiesti alla persona fisica per poter applicare il regime in questione, in base all’articolo 1 comma 54 della Legge 190/2014:

  • che, nell’anno fiscale precedente, questi non abbia conseguito ricavi o compensi per un ammontare superiore a 85.000 euro, ragguagliato ad anno, e riferito a tutte le attività nel caso in cui siano più d’una;
  • e che, lo stesso, non abbia sostenuto spese per lavoratori dipendenti, collaboratori o assimilati per un ammontare superiore a 20.000 euro.

La Legge di Bilancio 2023 ha innalzato la soglia di ricavi da rispettare per la permanenza nel regime, che è passata da 65.000 euro a 85.000 euro, con decorrenza dall’anno fiscale 2023.

Il contribuente dichiarerà di possedere i requisiti richiesti barrando la casella in colonna 1 del rigo LM21.

L’accesso e la permanenza nel regime forfetario è condizionato, inoltre, da cause ostative che ne precludono l’utilizzo: l’elenco analitico delle fattispecie è indicato all’articolo 1 comma 57 della Legge 190/2014. Il contribuente dovrà dichiarare di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste barrando l’apposita casella in colonna 2 del rigo LM21.

Per il periodo d’imposta in cui il contribuente ha iniziato l’attività, e per i quattro successivi, è prevista la possibilità di usufruire di una aliquota agevolata del 5%, a condizione che questi non abbia esercitato altra attività nei tre anni precedenti e che l’attività intrapresa non costituisca prosecuzione di altra attività precedentemente svolta.

Per usufruire del beneficio il contribuente dovrà attestare l’esistenza delle condizioni che gli permettono d’accedere all’aliquota agevolata barrando la casella in colonna 3 del rigo LM21.

Nel proseguo, si segnaleranno le questioni più rilevanti, da osservare, ai fini di una prudente compilazione della sezione.

Il rigo LM22 (e i seguenti fino al rigo LM27) è dedicato alla determinazione del reddito: nel caso in cui il contribuente eserciti più di una attività dovrà indicarle distintamente e, per ognuna, esporre il codice attività ateco, il coefficiente di redditività, i ricavi e il reddito imponibile. Da segnalare la colonna 4 del rigo LM22, sulla quale saranno indicati i compensi percepiti in seguito a cessione di diritti d’autore o a utilizzo di opere dell’ingegno correlate all’attività svolta dagli esercenti arti e professioni, previamente abbattuti del 25% (o del 40% se il contribuente ha meno di 35 anni d’età) a titolo di deduzione forfetaria dei costi. Tale previsione, introdotta sul quadro LM per la prima volta per l’anno fiscale 2019, ha la caratteristica di portare a imposizione sostitutiva questa tipologia di redditi (generalmente, per i contribuenti non forfetari, confluenti tra i redditi diversi), per i quali non si dovranno trascurare le conseguenze di questa classificazione reddituale, specie in termini previdenziali.

Il rigo LM34 è dedicato, nello specifico della colonna 3, all’esposizione del reddito lordo; ma il contribuente dovrà fare attenzione a indicare in colonna 1 il reddito forfetario afferente la Gestione previdenziale artigiani e commercianti e in colonna 2 l’ammontare soggetto a Gestione separata, che dovrà essere coerente con quanto dichiarato sul quadro RR del medesimo modello Redditi PF 2023.

Si ricorda che i contribuenti forfetari, su istanza da presentare annualmente all’Inps, possono usufruire di una riduzione delle aliquote contribuite.

Sul rigo LM35 saranno indicati in colonna 1 l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati nell’anno fiscale 2020 e in colonna 2 l’importo dedotto dal reddito imponibile, fino alla sua totale capienza; l’eventuale eccedenza, da indicare sul rigo LM49, è deducibile dal reddito complessivo. Nel 2019, con risposta ad interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli eventuali contributi previdenziali dedotti in anni precedenti e successivamente rimborsati dall’Inps sono assoggettati a imposta sostitutiva nell’anno in cui avviene la restituzione, concorrendo, con segno meno, alla determinazione dell’importo da indicare in colonna 1. Ancora oggi non è ancora chiaro, però, come compilare la colonna nel caso in cui l’importo rimborsato superi d’importo quello versato nel medesimo anno, determinando un saldo negativo del valore.

La determinazione dell’imposta dovuta


L’imposta sostitutiva, così determinata, potrà essere ridotta di eventuali crediti di imposta, da indicare analiticamente sul rigo LM40, suddiviso in 23 colonne specifiche per altrettanti crediti di imposta e una colonna, la 40, per quelli non precedentemente espressamente indicati; dal risultato saranno scomputati gli acconti versati, indicati sul rigo LM45, ed eventuali eccedenze di imposta risultanti dalla precedente dichiarazione, indicate sul rigo LM43, al fine di determinare l’effettiva imposta a debito (o a credito).

Il Concordato preventivo biennale (CPB)

Il Concordato preventivo biennale (CPB)

Il quadro LM  termina con la Sezione VI dedicata al Concordato preventivo biennale, composta da 5 righi, più precisamente dal rigo LM60 al rigo LM64.

Per accedere al Concordato preventivo biennale, che vincola i contribuenti in regime forfetario (a differenza dei soggetti ISA) per un solo anno fiscale, il contribuente deve elaborare la proposta del fisco, compilare la Sezione VI, qui esaminata, e accettare la proposta concordataria, entro il 15 ottobre 2024, apponendo la propria firma e trasmettendo la dichiarazione annuale dei redditi.

L’elaborazione della proposta avviene attraverso il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate il 15 luglio 2024, che altro non è che l’applicativo “RedditiOnLine Pf 2024”, messo a disposizione dall’ente per la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche.

Va evidenziato che la normativa non prevede degli automatismi nelle attività di controllo nei confronti di coloro i quali non accettano la proposta di Concordato preventivo biennale.

La casella contenuta nel rigo LM60 deve essere flaggata per dichiarare la “Presenza dei requisiti” di accesso al Concordato preventivo biennale da parte del contribuente.

Possono accedere al concordato i contribuenti:

  • che nell’anno fiscale di riferimento non avevano debiti fiscali o contributivi di importo complessivamente superiore  a 5.000 euro;
  • che hanno estinto i debiti fiscali e contributivi, per gli importi superiori al limite di 5.000 euro, comprensivi di sanzioni e interessi, prima del termine per l’accettazione della proposta di concordato;
  • ammessi a provvedimenti di sospensione o rateizzazione di questi debiti.

La casella  contenuta nel rigo LM61 deve essere flaggata per dichiarare la “Assenza di cause di esclusione” da parte del contribuente. Le cause di esclusione indicate sulle istruzioni del modello Redditi PF 2024 sono:

  • inizio attività nell’anno d’imposta 2023;
  • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei tre anni precedenti a quelli di applicazione del concordato;
  • condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA, false comunicazioni sociali, riciclaggio o autoriciclaggio commessi nei tre anni precedenti a quelli di applicazione del concordato.

La casella contenuta nel rigo LM62 deve essere eventualmente compilata per dichiarare la “Presenza di eventi straordinari”, che hanno comportato la sospensione dell’attività, e al ricorrere dei quali la proposta del fisco viene ridotta dal 10% al 30%, in base all’ampiezza temporale del periodo di interruzione dell’attività.

Le istruzioni del modello Redditi PF 2024, precisano che “va indicato il codice corrispondente agli eventi straordinari, che si sono verificati nel periodo d’imposta 2024 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato”.

In particolare, deve essere indicato:

§  il codice 1, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;

§  il codice 2, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;

§  il codice 3, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

Gli “eventi straordinari” che, comportando la sospensione dell’attività, sono utili per l’abbattimento percentuale della proposta di concordato, sono stati individuati per decreto ministeriale ed espressamente elencati sulle istruzioni del modello Redditi PF 2024, quali:

§  eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 7 e 24 del Decreto Legislativo 1/2018, il cosiddetto Codice della protezione civile;

§  altri eventi straordinari di altra natura che hanno comportato:

1.       “danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso”;

2.       “danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo”;

3.       “impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività in quanto ricadenti in aree di divieto d’accesso”;

4.       “sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detto evento, abbia interrotto l’attività”;

§  sospensione dell’attività o della professione ai fini amministrativi, con comunicazione alla CCIAA competente, oppure all’ordine professionale di appartenenza.

Sul rigo LM63 dovrà essere indicato il reddito proposto dal fisco ai fini del Concordato preventivo biennale per l’anno d’imposta 2024.

Infine sul rigo LM64, in caso di accettazione della proposta, il contribuente dovrà apporre la propria firma.

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