Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14.01.2022 è stato approvato il modello 770/2022 che i sostituti d’imposta devono utilizzare al fine di comunicare, per l’anno d’imposta 2021, i dati non inclusi nelle Certificazioni Uniche, tra i quali, in particolare, i dati dei percipienti non residenti (quadro SY) e gli estremi dei versamenti effettuati (quadro ST).
Il modello deve essere inviato all'Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2022.
Premessa
Il Modello 770/2022 (e le relative istruzioni) deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
- i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2021;
- i relativi versamenti;
- le eventuali compensazioni effettuate;
- il riepilogo dei crediti;
- gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
La presentazione del modello deve avvenire entro il 31.10.2022.
Utilizzo del modello 770
In particolare, il modello viene utilizzato per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico[1];
- locazioni brevi inserite all’interno della Certificazione unica[2];
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi [3];
- somme liquidate a titolo di indennità di esproprio;
- somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.
L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso la Certificazione Unica e, se richiesto, la Certificazione degli utili (c.d. modello CUPE) nei diversi termini previsti dalla legge[4].
[1] art. 25 del D.L. 78/2010.
[2] art. 4 del D.L. 50/2017.
[4] art. 4 del D.P.R. 322/1998.
Composizione del modello 770/2022
Il modello è composto, oltre che dal frontespizio, dai seguenti quadri:
QUADRO |
CONTENUTO |
SF |
redditi di capitale e relativi ai compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati, e comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti |
SG |
somme derivanti dal riscatto di assicurazioni sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale |
SH |
redditi di capitale, premi e vincite, proventi delle accettazioni bancarie, nonché proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti |
SI |
riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell’anno 2021 |
SK |
comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti |
SL |
proventi derivanti dalla partecipazione a Oicr (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero soggetti a ritenuta a titolo d’acconto |
SM |
proventi derivanti dalla partecipazione a Oicr di diritto italiano ed estero soggetti a ritenuta a titolo d’imposta |
SO |
comunicazioni che vanno effettuate, ai sensi degli artt. 6, comma 2 e 10, comma 1 del D.Lgs 461/1997, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del Tuir e segnalazione, da parte delle società fiduciarie, dei dati utili alla liquidazione dell’IVIE per i soggetti da essi rappresentati |
SP |
ritenute sui titoli atipici |
SQ |
dati dei versamenti dell’imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al D.Lgs. 239/1996, e di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.a. |
SS |
dati riassuntivi di quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione |
DI |
relativo all’eventuale credito derivante dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore |
ST |
concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate, nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate |
SV |
relativo alle trattenute di addizionali comunali all’IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti |
SX |
riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. 445/1997 e dell’art. 17 del D.Lgs 241/1997 |
SY |
dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e dati relativi alle ritenute operate di cui all’art. 25 del D.L. 78/2010. Vanno qui indicate anche le somme corrisposte a quei soggetti esteri privi di un codice fiscale |
Modello 770: novità 2022
Tra le novità del modello si evidenzia:
- nel quadro ST (prima, seconda e terza sezione) è stata eliminata l’indicazione del versamento relativo al credito Bonus Irpef recuperato dal sostituto d’imposta in sede di conguaglio, che non esiste più. Essendo stato inserito dalla normativa il trattamento integrativo, tra i dati da evidenziare troviamo
- il trattamento integrativo che il sostituto ha provveduto a recuperare, e
- l’Irpef che il sostituto ha recuperato a rate nell’anno 2021, ma riferito all’anno precedente 2020 (versato con i codici tributo 1066 ovvero 103E);
- per la compilazione della casella 10 è stata
- eliminata la lettera “M” relativa al versamento di ritenute su redditi di pensione non superiori a 18.000 euro, ed è stata
- aggiunta la lettera “P” per indicare che il versamento si riferisce al trattamento integrativo, recuperato a rate nell’anno in corso (2021), ma pertinente l’anno precedente (2020).
- è stato aggiunto, nei quadri SF e SK, il campo “N. meccanismo transfrontaliero” in ossequio all’obbligo di comunicazione Dac 6[1], i cui chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia con la circolare n. 2/E del 2021;
viene confermato nei campi 15 e 16 nei quadri ST e SV, relativi alla sospensione Covid, che, pur mantenendo le regole di compilazione dello scorso anno in relazione alle sospensioni sorte nel 2021, dovranno tuttavia essere compilati con regole nuove, qualora residuino importi da versare anche nel 2022 relativi a sospensioni sorte nel 2020.
[1] D.Lgs 100/2020, di recepimento della direttiva Ue n. 2018/822.