Definitiva l'entrata in vigore della nuova figura di mediatore familiare. E' stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 27 ottobre 2023, attuativo dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 sul processo civile e sugli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie (Riforma Cartabia)
La disciplina modifica quanto previsto in materia di mediazioni familiare nel regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 in particolare specifica:
- l'ambito di attività professionale del mediatore familiare
- i requisiti di onorabilità per l'esercizio della professione e l'iscrizione all'elenco nazionale
- le indicazioni sui corsi obbligatori per la formazione iniziale e l'aggiornamento continuo
- i requisiti richiesti per i formatori
- le tariffe applicabili
- deontologia
- disciplina sul trattamento dei dati personali.
Mediatore familiare: definizione e requisiti richiesti
Il decreto definisce il mediatore familiare come la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficolta' relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo la separazione cercando di facilitare la riorganizzazione del rapporto personale e delle relazioni genitoriali
Si tratta di una figura di libero professionista che si esercita a norma della legge 14 gennaio 2013, n. 4 sulle professioni non organizzate
Sono richiesti i seguenti requisiti di onorabilità e di formazione:
- non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresi' sottoposti ad amministrazione di sostegno;
- non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo
- non avere, alla data di richiesta dell'iscrizione, procedimenti penali in corso
- non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali;
- non avere riportato, per gli iscritti ad un ordine professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista da ciascun regolamento.
I titoli di studio richiesti – Il regime transitorio
E' richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
- attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte alla II Sezione dell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese (legge, n. 4 del 2013)
- certificazione di conformita' del singolo professionista alla normativa tecnica UNI 11644
- diploma di laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro titolo equivalente o equipollente per legge.
ATTENZIONE L'attività è consentita anche a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono gia' in possesso dell'attestato di mediatore familiare, conseguito con:
- frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore con
- superamento dell'esame finale, e
- che documentano lo svolgimento di attivita' di mediazione familiare nel biennio precedente. Restano fermi gli obblighi formativi di aggiornamento professionale periodico annuale a decorrere dal 31 dicembre 2023.
Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, restano fermi gli ulteriori specifici requisiti prescritti
La formazione iniziale obbligatoria per i mediatori familiari
Il corso di formazione iniziale per l'accesso alla professione di mediatore familiare deve essere riconosciuto da associazioni professionali ai sensi della legge n. 4 del 2013, oppure erogato dai soggetti da queste riconosciuti nonche' dagli enti titolati alla certificazione delle competenze, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13
Le caratteristiche dei corsi iniziali sono le seguenti
DURATA :
- non meno di duecentoquaranta ore di lezioni teorico-pratiche, di cui almeno il 70 per cento dedicato alla mediazione familiare.Il 75 % delle ore deve essere svolto in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalita' sincrona
- non meno di ottanta ore di pratica guidata con un formatore con pluriennale esperienza di mediatore, di cui almeno quaranta in affiancamento in procedimenti di mediazione
ESAME FINALE comprendente:
1) una prova scritta con domande a risposte aperte;
2) una prova pratica effettuata con la tecnica del tipo giuoco di ruolo («role playing»);
3) una prova orale consistente in un colloquio con presentazione di un elaborato scritto sul percorso svolto
al termine del quale è rilasciato un attestato di idoneità
MATERIE:
- la teoria del conflitto e il conflitto familiare;
- i rapporti patrimoniali e personali della coppia e la filiazione;
- i diversi modelli di coppia e di famiglia;
- i cicli di vita della coppia e della famiglia;
- la crisi della coppia e le conseguenze sul rapporto con i figli e l'intervento del mediatore;
- l'approccio socio-psicologico alle relazioni familiari;
- la tutela dei minori;
- le esigenze, i bisogni e le fasi di sviluppo dei figli;
- l'intervento dello psicologo nella mediazione e la tecnica dell'ascolto del minore;
- i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie e i tipi di mediazione;
- la figura del mediatore familiare;
- le fasi del percorso di mediazione familiare;
- i metodi e le tecniche di mediazione dei conflitti, con particolare riguardo alla crisi coniugale e ai rapporti tra genitori e i figli;
- la rielaborazione del conflitto e l'accordo finale di mediazione;
- gli studi e le esperienze di mediazione familiare in Italia e all'estero;
- la violenza domestica e di genere.
Formazione continua obbligatoria per i mediatori familiari e requisiti foramatori
L'aggiornamento professionale continuo, consiste in corsi di almeno dieci ore nelle materie sopracitate soprattutto in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e deve comprendere attivita' laboratoriali in presenza, su casi teorico-pratici.
Gli obblighi di aggiornamento professionale periodico hanno cadenza annuale dal 31 dicembre 2023.
I formatori nei corsi iniziali e di aggiornamento devono possedere i seguenti requisiti:
- laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 30 dicembre
- 2020, n. 942, o altro titolo equivalente o equipollente per legge,
- docenza in materie giuridiche, umanistiche, sociali o psicologiche presso universita', istituti secondari e scuole pubbliche o private legalmente riconosciute oppure,
- almeno due pubblicazioni in materia di mediazione familiare, dotate di codice identificativo internazionale ai sensi dell'articolo 1, lettera t), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 7 giugno 2012, n. 76;
In alternativa al punto precedente devono essere
- iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oppure
- docenti in materia di mediazione familiare in corsi di durata almeno quaranta ore ciascuno, per almeno cinque anni consecutivi anteriori alla data di entrata in vigore del 1 novembre 2023 .
L'attività di formatore è consentita anche
a chi ha conseguito la qualifica di mediatore familiare con la frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore e il superamento dell'esame
finale con formazione nelle materie sopracitate per almeno 30 ore, nel biennio precedente.
ATTENZIONE Non sono tenuti a svolgere il corso di formazione iniziale i soggetti in possesso della certificazione Uni del professionista e
gli iscritti nell'elenco dei mediatori familiari in vigore dal 30 giugno 2023 per effetto del dlgs
Mediatori familiari: parametri per il compenso
Per la definizione dei compensi il decreto specifica che il compenso non comprende le spese forfettarie ne' gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo.
Nella notula o fattura andranno indicati in modo distinto l'ammontare
- del compenso,
- delle spese,
- degli oneri e dei contributi, nonchè
- il totale di tali voci.
Il compenso del mediatore familiare comprende le attività accessorie alla prestazione professionale.
Per gli incarichi non conclusi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
Ciascun componente della coppia oggetto di mediazione, è tenuto a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di € 40,00 netti.
La somma va moltiplicata secondo i seguenti parametri:
bassa complessita' e conflittualità |
moltiplicatore 1; |
media complessita' e conflittualità | moltiplicatore 2. |
alta complessita' e conflittualita': | moltiplicatore 3 |