La manovra correttiva DL n. 50 2017 è stata convertita in legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 giugno 2017. E' diventata quindi legge la nuova disciplina messa a punto dal Governo per il lavoro occasionale , che sostituisce i voucher lavoro, abrogati nell'aprile 2017.
Il 5 luglio 2017 l'Inps ha emanato l'attesa circolare di istruzioni, n. 107-2017 che fornisce importanti precisazioni.
Sono stati istituiti due strumenti telematici diversi:
- Il LIBRETTO FAMIGLIA , in sigla LF per i privati
- il CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (in sigla CPO nella circolare , o "Prest-O"). E' riservato ad aziende, professionisti lavoratori autonomi, fino a 5 dipendenti, escludendo però alcuni settori.
Si tratta ancora, in sostanza di buoni lavoro prepagati all'INPS, con un costo orario leggermente aumentato rispetto a quello dei voucher, per prestazioni di lavoro temporaneo, soprattutto in ambito familiare, con limiti economici simili ai precedenti.
La tracciabilità telematica delle transazioni è totale in quanto tutte le prestazioni vengono prenotate e comunicate, attraverso la piattaforma telematica INPS, cosi come gli acquisti e l'erogazione dei compensi ai lavoratori .
Vediamo in sintesi le modalità di utilizzo.
LE CARATTERISTICHE COMUNI A Libretto Famiglia e Contratto Prestazioni Occasionali
- Vale per tutti il limite economico 5000 euro annui di spesa per il datore di lavoro e 5000 euro annui di reddito massimo per il lavoratore ( per pensionati, studenti fino a 25 anni , disoccupati, percettori di prestazioni integrative i compensi si conteggiano al 75%, per cui il limite sale a circa 6666 euro). Ciascun lavoratore puo ricevere però al massimo 2500 euro dallo stesso datore di lavoro;
- hanno forma telematica, gestita esclusivamente dall'INPS con una apposita piattaforma raggiungibile dal sito ww.inps.it. attiva dal 10 luglio 2017. Sulla piattaforma gli utilizzatori si registrano con il proprio PIN INPS fornendo i dati propri e del prestatore di lavoro, compreso l'IBAN per l'accredito del compenso. Attraverso la stessa piattaforma l' INPS infatti raccoglie i pagamenti dai datori di lavoro e accredita poi le somme sul conto corrente bancario o postale dei prestatori di lavoro, il 15 del mese successivo alla prestazione, versando i relativi contributi alla Gestione separata e all'INAIL .
- I compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupazione e sono computabili nel reddito per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
- Non possono essere utilizzati lavoratori che abbiano avuto, con lo stesso soggetto, rapporti di lavoro dipendente o collaborazioni coordinate in corso o cessati da meno di 6 mesi.
- Per utilizzare LF e Cpo, prestatori e utilizzatori devono, per prima cosa, registrarsi sul sito : www.inps.it / Prestazioni Occasionali. Al momento della registrazione gli utilizzatori scelgono se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali.
Il Libretto Telematico di buoni lavoro per le famiglie e società sportive
Il Libretto Famiglia per il lavoro occasionale è riservato ai privati (persone fisiche non nell'esercizio di arti o professioni) e, viene definito "libretto famiglia o LF " e va utilizzato per l'acquisto di prestazioni occasionali, SOLO nell'ambito di:
- aiuto domestico, lavori di giardinaggio o di manutenzione
- assistenza domiciliare a bambini anziani o disabili
- lezioni private
Puo essere acquistato online sul sito INPS o presso gli uffici postali e banche con F24 Elide, utilizzando quindi contanti o strumenti di pagamento elettronici. Il versamento parte da un minimo di 10 euro a importi sempre multipli di 10. Va tenuto conto che in caso di pagamento con F24 sono necessari almeno 7-10 giorni feriali di anticipo per avere le somme a disposizione per la prestazione.
Valore economico dei titoli: 10 euro lordi per un ora di lavoro, di cui 1,65€ per la contribuzione alla Gestione separata, 0,25€ per INAIL, 0,10€ per le spese di gestione, 8 euro netti per il lavoratore.
Per garantire la tracciabilità della prestazione l'utilizzatore è tenuto a comunicare sulla piattaforma INPS , la prestazione effettuata entro il giorno 3 del mese successivo al momento della prestazione. L'utilizzatore riceverà contemporaneamente un SMS dal sistema, per doppio controllo sul lavoro effettuato.
NOTA BENE Questi titoli di pagamento a partire dal 2018 sostituiscono i vecchi voucher anche per fruire del "bonus asili nido-baby sitter", previsto dalla L. 92 2012 in alternativa al congedo parentale.
AGGIORNAMENTO 17.8.2018 Il Libretto Famiglia che consente la comunicazione delle prestazioni lavorative dopo il loro effettivo svolgimento, a seguito delle modifiche della legge di bilancio 2018, può essere utilizzato anche dalle società sportive, senza limite di dipendenti, SOLO per le prestazioni degli steward negli stadi (controllo biglietti,supporto all'accesso del pubblico e controllo del regolamento) In questi casi i limiti sui compensi valgono solo per il singolo prestatore non per per il complessivo dell'azienda utilizzatrice)
Per ogni ora di prestazione lavorativa sono applicati gli obblighi retributivi e contributivi già descritti per il Libretto Famiglia ossia:
– € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
– € 1,65 per la contribuzione IVS alla Gestione separata INPS;
– € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
– € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.
Le società sportive dovranno effettuare il versamento della provvista per il pagamento delle prestazioni, della contribuzione e degli oneri di gestione a mezzo modello F24 Elementi identificativi (ELIDE), indicando i dati identificativi del fruitore e utilizzando la causale “CLOC”. Nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore.
Nella circolare INPS 95 2018 si preannuncia che per consentire l’accesso delle società sportive la procedura informatica sarà implementata con una apposita sezione denominata “Società sportive steward stadi”, accessibile sempre dal sito dell'Istituto (www.inps.it) all’interno del servizio “Prestazioni di lavoro occasionali e Libretto di famiglia” a partire dal 6 settembre 2018.
Il Contratto di prestazione occasionale per le aziende: “Presto”
Il Contratto di prestazione occasionale puo essere utilizzato da:
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le aziende (compresi lavoratori autonomi e professionisti) che impiegano fino a 5 dipendenti,
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enti locali ma solo per esigenze temporanee o eccezionali come:
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nell'ambito di progetti speciali per soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
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per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
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per attività di solidarietà,
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per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
-
Le aziende agricole, sempre sotto i 5 dipendenti, possono utilizzare solo lavoratori non iscritti all'elenco dei lavoratori agricoli m che facciano parte di categorie particolari come pensionati, studenti, disoccupati , percettori di sostegni al reddito.
Sono invece ESCLUSE totalmente:
- le aziende settore edile e minerario
- le aziende che operano nell'ambito di contratti di appalto.
L'ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO avviene sulla piattaforma telematica INPS. L'utilizzatore deve inserire i suoi dati e quelli del prestatore di lavoro, il compenso previsto, il luogo e la durata della prestazione., l'IBAN del prestatore di lavoro per l'accredito del compenso o l'indirizzo di recapito della notifica in caso di bonifico fermo posta.
Il pagamento del dovuto potrà essere elettronico direttamente sul sito con il sistema PAGOPA , anche telefonando al Contact center, oppure utilizzando il modello di versamento F24 Elide o Enti pubblici . E' esclusa pero la compensazione di eventuali crediti .
Sia per la registrazione che per il pagamento è possibile l'assistenza di intermediari come professionisti e patronati. La modalità informatica per questi soggetti è disponibile dal 31 Luglio 2017.
Il contratto ha le seguenti caratteristiche economiche:
- Limite minimo di utilizzo giornaliero quattro ore
- Retribuzione oraria minima: 9 euro netti (12,5 lordi , con contributo previdenziale pari al 33% e 3,5 % per il premio INAIL,e 1 % per oneri di gestione all'INPS, calcolato sul totale di netto + inps-+ inail ). Per le aziende agricole si utilizza la retribuzione minima del CCNL operai agricoli e florovivaisti
- Tetto di spesa complessivo per il datore di lavoro: 5mila euro annui , max 2500 allo stesso prestatore di lavoro.
- Tetto di reddito per ciascun lavoratore: 5000 euro annuali totali, max 2500 con lo stesso datore di lavoro (per disoccupati studenti e percettori di sostegni al reddito i compensi vanno conteggiati per il 75%).
TRACCIABILITA' DELLA PRESTAZIONE
Vi è ancora l' obbligo di comunicazione preventiva della prestazione almeno un' ora prima del momento di effettuazione, e anche dell'eventuale non effettuazione o revoca dell'incarico.
Il prestatore di lavoro sarà avvisato con un sms e dovrà confermare a sua volta l'effettuazione della prestazione di lavoro, ad evitare abusi da parte degli utilizzatori.
Le sanzioni in materia di prestazioni occasionali
Come SANZIONI restano valide le norme già attive con i voucher per lavoro accessorio che prevedono:
- Nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi di 5000,00 euro annui o 2.500,00 per prestazioni rese da un singolo prestatore per singolo utilizzatore – o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto di lavoro si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Tale disposizione non si applica se l'utilizzatore è una Pubblica Amministrazione.
- Nel caso, invece, di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all’Inps delle prestazioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.
- Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Le novità del Decreto Dignità 2018
La legge di conversione del decreto dignità del 9 agosto 2018 "Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali", ha apportato alcune modifiche in tema di prestazioni occasionali per alcuni settori, in particolare ampliando l'utilizzo per le aziende agricole e le aziende del settore turistico e attivando la possibilità di pagamento in contanti presso gli uffici postali. Vediamo le novità in sintesi.
In agricoltura:
- I lavoratori delle categorie particolari che possono effettuare le prestazioni in agricoltura devono all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica autocertificare la propria condizione e di non essere stati iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori.
- La sanzione della trasformazione in contratto a tempo indeterminato non si applica ai datori di lavoro agricolo che dimostrino che la violazione dipende da una irregolare autocertificazione fornita dal prestatore.
Per il turismo:
- è possibile l'utilizzo delle prestazioni occasionali fornite da studenti, pensionati ecc, nelle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori »;
In generale :
- è permesso il pagamento anticipato della provvista di pagamento anche tramite un intermediario abilitato, ferma restando la responsabilita' dell'utilizzatore;
- la comunicazione della durata della prestazione per l'imprenditore agricolo, struttura ricettiva o ente locale, puo essere riferita a un arco temporale fino a dieci giorni, invece che tre;
- per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di 10 giorni
- viene inserita la modalità di pagamento dei compensi IN CONTANTI in qualsiasi sportello postale, con la presentazione di una autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall'utilizzatore. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalita' sono a carico del prestatore.