Viene pubblicato sul sito del MASAF il decreto n 915 del 13 aprile con le regole per Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022.
Imprese avicole: sostegni per danni da restrizioni sanitarie
Con il decreto di cui si tratta si dispone un intervento finalizzato al sostegno delle aziende avicole che hanno subìto danni indiretti dall’applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l’adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell’epidemia di influenza aviaria, nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022.
Per il sostegno alle aziende avicole tenuto conto delle risorse di cui al DM n. 216437 del 12 maggio 2022 di cui in premessa, è complessivamente disponibile lo stanziamento di euro 40.000.000,00 per l’anno 2022 ai sensi dell’articolo 1, comma 528, della legge di bilancio n.234 del 30 dicembre 2021.
Dalla somma indicata, euro 3.000.000,00 sono destinati alle imprese operanti nel settore della trasformazione, ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 “relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».”
Sostegni imprese avicole: i beneficiari
Possono beneficiare del sostegno
- le PMI, così come definite all’allegato I del regolamento UE 2022/2472
- e le Grandi Imprese della filiera avicola che possono dimostrare di aver subìto danni indiretti dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria così come indicate dalle norme sanitarie unionali e nazionali citate in premessa.
Possono altresì concorrere al beneficio, gli incubatoi e gli allevamenti da riproduzione che, seppur non ubicati nelle aree sottoposte a restrizione sanitaria per la movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi, hanno comunque subìto danni indiretti e indipendenti dalla loro volontà nel programmare, gestire e trasportare gli avicoli di loro produzione verso le aziende situate nelle zone focolaio di influenza aviaria, per il periodo 23 ottobre 2021- 31 maggio 2022.
Le PMI, appartenenti al settore della produzione primaria, beneficeranno dei sostegni erogati dal presente decreto, sulla base del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022.
Le Grandi Imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli beneficeranno dei contributi, in base al punto (373), lettera b della sezione 1.2.1.3 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali di cui in premessa a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime da parte della Commissione Europea; Le PMI e le Grandi Imprese, che operano fuori dal settore della produzione agricola primaria, beneficeranno dei sostegni elargiti dal presente decreto sulla base del Regolamento (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2012 e successive modifiche.
Le aziende ammissibili al sostegno sono quelle impegnate nella produzione agricola primaria e della trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:
- a) Pollo
- b) Faraona
- c) Anatra
- d) Oca
- e) Gallina ovaiola
- f) Pollastra
- g) Cappone
- h) Pulcino delle specie elencate
- i) Tacchino
- j) Uova da consumo e da cova del genere “Gallus” e “Meleagris”
- k) Specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starne)
È considerata produzione agricola primaria qualsiasi attività, svolta nell’azienda agricola, necessaria per preparare i prodotti alla prima vendita.
Sostegni imprese avicole: i danni e le domande
Il decreto precisa che il danno subìto dalle aziende è calcolato sulla base del valore di mercato degli animali e dei prodotti avicoli immediatamente prima che insorgesse o fosse confermato qualsiasi sospetto di epizoozia.
I costi non sostenuti sono citati all’articolo 3 comma 3, ed i maggiori costi legati al prolungato accasamento, all’articolo 3, comma 1 h)
I soggetti che intendono usufruire dei benefici presentano apposita domanda all’Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell’impresa.
Ai fini della liquidazione dei sostegni, i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza dell’attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l’epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 maggio 2022
Le domande sono presentate in via informatica sulla base di criteri uniformi predisposti da AGEA – Coordinamento e devono pervenire, entro il termine da questa indicato, all’Organismo pagatore territorialmente competente
Sostegno imprese avicole: ambito di intervento
Il sostegno è finalizzato a compensare gli imprenditori delle perdite dovute a:
a) Estensione del vuoto sanitario oltre il periodo normale (mancato accasamento)
b) Distruzione di uova da cova
c) Trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti
d) Trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti
e) Soppressione dei pulcini Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 7
f) Soppressione pollastre
g) Macellazione anticipata riproduttori
h) Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)
i) Perdita di valore per vendita di animali fuori standard
k) Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico
l) Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola congelata
m) Riduzione dell’attività di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova
ma limitato a compensare fino ad un massimo del 25% della perdita di produzione (animali o prodotti) totale subìta dai beneficiari, calcolata, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A, che è parte integrante del presente decreto, ad eccezione dei sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori, ed agli incubatoi e agli allevamenti da riproduzione che si trovano fuori delle zone di protezione e sorveglianza, che sono compensati fino ad un massimo del 100% della produzione.
Sostegno imprese avicole: pagamenti entro il 30.09.2023
L’Organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e della relativa documentazione ed effettua il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto, entro il 30 settembre 2023.
Le attività di AGEA e degli Organismi pagatori territorialmente competenti dovranno essere effettuate nell’ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In alternativa, il pagamento potrà essere effettuato sulla base del sostegno richiesto in domanda nei limiti previsti dall’articolo 3 comma 2 prima del completamento delle verifiche di cui al comma 1.
In tal caso, contestualmente alla documentazione prevista all’articolo 5 comma 4, alla domanda deve essere quindi allegata anche idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante. 3.
Non sono ritenute valide le richieste di sostegno, di cui all’articolo 2 del decreto in oggetto, concernenti periodi diversi da quello compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 maggio 2022
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