Con Circolare n. 13 del 13 maggio l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito ai Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica relativi al primo e al secondo trimestre 2022, per imprese “energivore” e “non energivore” così come previsti dal Decreto Sostegni ter (DL 4/2022) dal Decreto Energia (DL 17/2022) e dal Decreto Ucraina (DL 21/2022). Vediamo le principali indicazioni.
Attenzione in data 29.11 le Entrate hanno pubblicato altri chiarimenti.
Per una sintesi e per la consultazione della Circolare n 36 del 29 novembre ti consigliamo di leggere: Crediti energia e gas imprese: nuovi chiarimenti delle Entrate del 29.11
Credito d’imposta per imprese energivore relativo al primo trimestre 2022
Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, l’articolo 15 del decreto Sostegni ter (DL 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25), stabilisce, al comma 1, il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il primo trimestre 2022, in favore delle «imprese a forte consumo di energia elettrica» (cosiddette imprese energivore).
Rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione della disposizione agevolativa in esame le imprese:
- che siano qualificabili come “imprese a forte consumo di energia elettrica” ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017. Nel merito l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per fruire del credito d’imposta oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo 3 del DM, sia necessario che le imprese energivore risultino regolarmente inserite nell’elenco, di cui al comma 1 dell’articolo 6, dell’anno 2022, ossia quello che include il periodo oggetto di agevolazione. Resta inteso che, qualora l’impresa non risulti definitivamente iscritta nell’elenco relativo all’anno 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d’imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati. ;
- e i cui costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili all’ultimo trimestre 2021 abbiano subito un incremento in misura superiore al 30 per cento del costo relativo al medesimo trimestre dell’anno 2019. In particolare le Entrate hanno chiarito che che, ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica,
- si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”. Concorrono al suddetto calcolo i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, non rilevando a tal fine che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa.
- non concorrono al calcolo del costo medio sopra indicato, a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, né, per espressa previsione normativa, le imposte inerenti alla componente energia. Il costo medio così calcolato va ridotto, inoltre, dei relativi sussidi . Si ritiene, al riguardo, che per “sussidio” debba intendersi qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall’impresa energivora, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull’energia elettrica.
Per quanto riguarda l'ambito oggettivo costituisce presupposto per l’applicazione della disposizione il sostenimento di spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l’acquisto della componente energetica.
Credito di imposta per imprese energivore relativo al secondo trimestre 2022
L’articolo 4 del Decreto Energia (DL 17/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2022) stabilisce il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle «imprese a forte consumo di energia elettrica». Le imprese energivore possono beneficiare del contributo in esame a condizione che i «costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi» abbiano subito «un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa":
In generale valgono i chiarimenti di cui sopra, e nel merito l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso, «l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica» .
Ricordiamo che il contributo era pari inizialmente al 20 per cento delle spese sostenute ed è stato rideterminato in misura pari al 25 per cento della stessa.
Si segnala, ad ogni modo, che la risoluzione del 21 marzo 2022, n. 13, ha istituito il codice tributo “6961” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17.
Credito di imposta a favore delle imprese “NON energivore” per l’acquisto di energia relativa al secondo trimestre 2022
L’articolo 3 del Decreto Ucraina (DL 21/2022) stabilisce il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle imprese «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica» (imprese energivore).
Tali imprese possono beneficiare del contributo a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia «calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019».
Nel documento l'Agenzia delle Entrate ha precisato
- che ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, come chiarito anche sopra, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia".
- pur non essendo espressamente previsto dalla norma, concorrono al calcolo i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Non rileva, infatti, a tal fine che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa.
Si ricorda che la risoluzione del 14 aprile 2022, n. 18, ha istituito il codice tributo “6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”
Cedibilità dei crediti di imposta
Gli articoli 9 e 3, comma 3, del Decreto Ucraina disciplinano la cessione dei crediti d’imposta. Detti crediti utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 sono cedibili entro il medesimo termine, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
Al fine di uniformare la cessione dei crediti alla disciplina prevista per il Superbonus e gli altri bonus edilizi, è fatta salva, inoltre, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo
- società appartenenti a un gruppo bancario
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Si precisa, altresì, che per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, recante “Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi”, in base al quale i soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle predette cessioni, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del predetto d.lgs. n. 231 del 2007.
In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato d.lgs. n. 241 del 1997.
Fermi restando gli obblighi di conservazione documentale previsti in capo ai soggetti che rilasciano il visto di conformità, il contribuente è tenuto a conservare
- la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità,
- unitamente ai documenti giustificativi delle spese che danno diritto al credito d’imposta.
Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.
Le norme demandano l’individuazione delle modalità attuative della cessione del credito ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.