Entro il prossimo 30.11.2022 i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS devono versare la seconda rata d’acconto dei contributi previdenziali dovuti per il 2022.
Si ricorda che i soggetti che hanno obbligo di iscrizione sono
- Professionisti senza Cassa di categoria o iscritti che non versano i contributi soggettivi per disposizioni statutarie
- i collaboratori coordinati e continuativi (co. co. co.);
- i venditori a domicilio con reddito superiore a 5.000 euro;
- i soci amministratori di società di capitali
- gli spedizionieri doganali non dipendenti (da gennaio 1998);
- i beneficiari di assegni di ricerca;
- i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
- gli amministratori locali;
- i beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
- i lavoratori autonomi occasionali con reddito superiore a 5.000 euro;
- gli associati in partecipazione fino al 31 dicembre 2015;
- i medici con contratto di formazione specialistica;
- i volontari del Servizio civile nazionale (avviati dal 2006 al 2008).
Acconto contributi Gestione separata: aliquote e calcolo
I contributi in acconto possono essere calcolati :
- con il metodo storico, facendo riferimento ai dati indicati nel modello REDDITI PF 2022 per i redditi 2021, oppure
- con il metodo previsionale, sulla base delle prospettive reddituali per lo stesso 2022.
Le aliquote contributive 2022 per i versamenti sono state comunicate con la Circolare INPS n. 25 del 11.02.2022 .
Le ricordiamo nella tabella seguente:
GESTIONE SEPARATA INPS ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2022 |
||
Soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e non pensionati |
Titolare di partita IVA |
26,23% |
NON titolare di partita IVA senza diritto alla DIS-COLL* |
33,72% |
|
NON titolare di partita IVA con diritto alla DIS-COLL** |
35,03% |
|
Pensionati o iscritti ad altra gestione obbligatoria |
24% |
* associato in partecipazione, venditore porta a porta, rapporti occasionali autonomi
** co.co.co, collaboratori occasionali, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, sindaci e revisori di società
Le aliquote richiamate si applicano fino al raggiungimento del massimale di reddito pari ad euro 105.014.
CALCOLO CON METODO STORICO
Se viene utilizzato il metodo storico, il pagamento dell’acconto per il 2022 dovrà avvenire in misura pari all’80% del contributo dovuto sul reddito dichiarato nel modello Redditi 2022 PF per il periodo d’imposta 2021. Il riferimento va, in particolare:
• al rigo RE25, oppure
• al rigo LM6, il cui importo va ridotto delle eventuali perdite pregresse di cui al rigo LM9, per i contribuenti in regime dei “minimi”, ovvero ancora
• al rigo LM34, sempre riducendo l’ammontare delle eventuali perdite pregresse (riportate in questo caso al rigo LM37), per i contribuenti “forfetari” .
Modalità di versamento e codici tributo – Gestione separata 2022
Il versamento dei contributi previdenziali, dovuti deve essere effettuato attraverso l'utilizzo del Modello F24.
Nel modello è necessario riportare nella sezione INPS , oltre all’importo dei contributi dovuti , i dati che seguono:
- • il codice della sede INPS competente per il soggetto che versa;
- • il numero di matricola del contribuente (per i soli soggetti iscritti alla Gestione IVS );
- • il periodo di riferimento per l’acconto (01/2022 – 12/2022).
Nel campo “causale contributo” va inserito uno dei seguenti codici:
TIPO DI GESTIONE |
SOGGETTI |
CAUSALE CONTRIBUTO |
DESCRIZIONE |
GESTIONE SEPARATA |
Iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione |
P10 |
Contributi dovuti
|
Non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie |
PXX |
Attenzione va posta al fatto che non è piu utilizzabile il modello cartaceo ma vi è l’obbligo di utilizzare i servizi telematici (Entratel/Fisconline), a prescindere dall’importo dovuto e dalla presenza o meno di crediti tributari da utilizzare in compensazione.
Si ricorda, infine, che l’eventuale credito relativo ai contributi previdenziali può essere utilizzato in compensazione c.d. “orizzontale” (tramite modello F24) solo se è sorto a partire dal 2020.