E' stato siglato da Anaepa Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai e i Sindacati di categoria FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area Edilizia, comparto artigiano, con validità dal 1 maggio 2022 al 30 settembre 2024.
Il contratto riguarda 506 mila lavoratori in 126 mila imprese che rappresentano oltre un terzo (36,1%) delle imprese attive nel settore edilizio .
Vediamo di seguito le principali novità e la nuova tabella dei minimi retributivi.
Per tutti i dettagli qui il testo integrale dell'accordo .
Novità contrattuali
I punti cardine dell'accordo oltre alle nuove tabelle retributive sono:
- il rafforzamento della sicurezza e della formazione dei lavoratori con un sistema di formazione facoltativa aggiuntiva
- l’istituzione della figura del “Mastro formatore artigiano”, che valorizza la competenza acquisita nel cantiere (vedi ultimo paragrafo)
- un sistema premiale per le aziende che contribuiscono alla riduzione del fenomeno del sottoinquadramento dei lavoratori
- più adeguata caratterizzazione dell’elemento variabile della retribuzione centrato anche sull’andamento aziendale e fissato ad un massimo del 6% dei minimi in vigore
- la variabilità del regime di orario di lavoro per esigenze temporanee dell’impresa, previa comunicazione ed eventuale confronto con il sindacato, in particolare per lavori nei centri storici delle città e per edifici situati in aree con restrizione di accesso. Questo agevolazione è garantita alle imprse che non abbiano avuto condanne per infortuni gravi nei 5 anni precedenti.
Protocollo formazione e sicurezza Formedil
Formedil ente unico nazionale formazione e sicurezza definirà con le parti sociali entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL un Catalogo formativo nazionale per le imprese, aggiornato alle nuove esigenze di green building, bioedilizia riparmio energentico ecc.
Tale catalogo avrà come priorita la definizione della formazione continua professionalizzante dei lavoratori, facoltativa e aggiuntiva rispetto alla formazione obbligatoria.
I corsi del catalogo saranno graTuiti per le imprese in regola con la contribuzione.
A questo fine è istituito un contributo dello 0,20% da versare a partire dal 1 ottobre 2022 a ogni cassa edile per il finanziamento di un apposito FOndo, il cui regolamento sarà emanato entro tre mesi dalla date del CCNL.
Dal 1 ottobre 2022 il contributo all'ente territoriale formazione e sicurezza sarà pari all'1%.
Per la frequenza ad almeno un corso professionalizzante saranno assegnati, entro 60 giorni dal termine del corso
- inquadramento di operaio qualificato all'operaio comune con almeno 36 mesi di anzianità
- l'inquadramento di operai specializzato all'operaio qualificato con allmeno 48 mesi si anzianità,
La figura del mastro formatore artigiano e sgravi contributivi
Il titolare artigiano e o i soci di aziende arrigiane possono accedere alla qualifica di MFA , attribuita dalla competente Cassa edile o edilcassa, che consente di erogare ai propri dipendenti la formazione pratica con i seguenti requisiti
15 anni di iscrizione all'alnbo delle inmprese artigiane
- possesso degli attestati dei corsi di formazione obbligatoria
- avere dipendenti da almeno 3 anni
- applicare il ccnl artigiani
- essere in regola con gli obblighi di sicurezza e contributivi DURC E DURC di congruità
- avere capacita organizzative e finanziarie
L'attestazione da diritto a una riduzione del contributo alla formazione dovuto all'Ente unico formazione e sicurezza, che sarà definita dalla contrattazione di secondo livello.
Aspetti economici : tabella retributiva , EVR
Il nuovo ccnl edilizia Artigiani 2022 prevede aumenti retributivi di 92 euro complessivi per il primo livello erogati in due tranches:
- 52 euro nel mese di maggio 2022
- 40 euro nel mese di luglio 2023
Alle organizzazioni regionali o territoriali è demandata la stipula dei contratti di secondo livello che definiscono tra l'altro:
- la ripartizione dell'orario normale di lavoro
- l'elemento variabile della retribuzione
- le indennità relative ai lavori in alta montagna , mensa , trasporto attrezzi ecc .
L'elemento economico di 2°livello non ha incidenza sugli altri istituti retributivi ivi compreso il Trattamento di fine rapporto.