Con il messaggio n. 2331 del 17.6.2021 INPS ha pubblicato le tabelle relative all’adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno alle diverse tipologie di nuclei
Inoltre, le note di cui alle tabelle riferite ai nuclei con figli, sono state integrate per tenere conto delle maggiorazioni introdotte dal decreto-legge n. 79/2021.
Presentazione della domanda per luglio 2021-giugno 2022
L'istituto comunica anche che la piattaforma per le domande è attiva Quindi i lavoratori dipendenti del settore privato possono inoltrare la domanda telematica per il periodo valido dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, utilizzando la modalità già indicata nella circolare n. 45/2019,
Ulteriori indicazioni operative, con particolare riferimento alle nuove maggiorazioni saranno oggetto di apposita circolare di prossima emanazione.
Rivediamo di seguito tutte le principali indicazioni sulla disciplina degli assegni per il nucleo familiare, chi ha diritto, come si ottiene, come di definisce il nucleo familiare
Assegno nucleo familiare cos'è
L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione a sostegno del reddito con lo scopo di aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente con reddito basso (al di sotto di determinati limiti stabiliti ogni anno con decreto ).
L’assegno spetta in misura diversa in relazione al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare. Più alto è il numero dei componenti del nucleo familiare, tanto più alto sarà l’importo del trattamento.
Possono percepire l’assegno:
- lavoratori dipendenti in attività;
- disoccupati indennizzati;
- lavoratori in regime di cassa integrazione;
- lavoratori in mobilità;
- lavoratori assenti per malattia o maternità;
- lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;
- lavoratori dell’industria o marittimi in congedo matrimoniale;
- pensionati ex lavoratori dipendenti;
- soci di cooperative;
- lavoratori assunti a tempo parziale.
Sono esclusi:
- piccoli coltivatori diretti, per le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano quelle di lavoro agricolo dipendente;
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
(Per queste categorie si applica invece la disciplina sugli "assegni familiari" gestiti direttamente dall'INPS oppure la maggiorazione delle pensioni).
Gli importi e i livelli di reddito per avere diritto all'assegno per il nucleo familiare sono comunicati ogni anno dall'INPS.
Aumenti ANF da luglio 2021
Si segnala che il decreto legge sull'ssegno Unico per i figli n.79-2021 ha previsto che: " a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili in vigore dell’assegno per il nucleo familiare
- per i nuclei familiari fino a due figli sono maggiorati di euro 37,5 per ciascun figlio,
- per i nuclei familiari di almeno tre figli gli importi sono maggiorati di 55 euro per ciascun figlio".
Come detto, l'INPS ha annunciato una circolare specifica in materia entro il mese di giugno 2021.
ANF: tabelle 2021-2022 – Quale reddito – Istruzioni in caso di CIG COVID 19
Come detto il pagamento dell’assegno è collegato al reddito familiare. Cio significa che il reddito da considerare è quello di tutte le persone che compongono il nucleo familiare (sulla composizione del nucleo vedi il paragrafo sotto). Il reddito così individuato ha valore dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo.
I redditi da prendere in considerazione sono quelli assoggettabili all'Irpef al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.
L’Inps chiarisce che sono esclusi:
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
- i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
- le rendite vitalizie erogate dall'Inail;
- gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.
Gli importi per il 2018-2019 sono stati comunicati con la circolare INPS N. 68 2018, ed entrati in vigore dal 1.7.2018
Gli importi per il 2019-2020 sono stati comunicati con la circolare INPS N. 66 2019 ed entrati in vigore il 1 luglio 2019 .
Gli importi per il 2020-2021 sono stati comunicati con la circolare INPS 60 2020 entrati in vigore il 1 luglio 2020.
Gli importi per il 2021-2022: le relative tabelle ANF aggiornate in formato excel sono allegate in fondo a questo articolo. Come detto si attendono istruzioni per l'aumento istituito dal recente decreto legge sull'Assegno UNICO Universale ( ancora in bozza).
Nel messaggio n.833 del 26.2.2021 ,INPS ha illustrato le istruzioni specifiche per i periodi in cui sono riconosciute prestazioni sostitutive della retribuzione a causa della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori dei trattamenti di integrazione, come:
- cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO),
- straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD),
- assegno ordinario (ASO),
- cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA),
- indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA) .
Richiesta ANF direttamente all’INPS
La domanda per l'ANF va presentata per ogni anno in cui si ha diritto. Fino al 31. 3 2019 andava indirizzata al datore di lavoro con Modello ANF/DIP cartaceo.
Dal 1° aprile 2019 anche le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende private non agricole possono essere presentate direttamente all’INPS, solo in modalità telematica .Lo ha comunicato l'INPS con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019. In caso di variazioni che comportino un aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve invece presentare la domanda telematica di variazione utilizzando ancora la procedura “ANF DIP”.
E' rimasto invariato anche l'obbligo di richiesta di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria , nei casi previsti (ad es. per variazioni nel nucleo familiare ). Il cittadino non riceve piu il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”), ma solo eventualmente quello di rigetto (modello “ANF58”).
Le nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens per i datori di lavoro sono state comunicate con il messaggio INPS n.1777 del 8 maggio 2019.
La domanda di assegno per il nucleo familiare dunque, puo essere presentata dal lavoratore all’INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:
- WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). I
- Patronati e intermediari dell'istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN;
- Datore di lavoro, previa delega del lavoratore e dei suoi familiari o direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati ( es. consulenti del lavoro).
Nel Messaggio 4583 del 6 dicembre 2019 sono state fornite ai datori di lavoro le istruzioni operative sia sulla trasmissione delle domande che sulle nuove funzioni della Utility di controllo.
Il pagamento dell’assegno può essere effettuato:
- direttamente dal datore di lavoro, per conto dell'Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in BUSTA PAGA
- direttamente dall'Inps, nei casi previsti, tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.
Nucleo familiare ai fini degli assegni: le regole
Come detto gli Anf spettano in riferimento al reddito del nucleo familiare. Ma come va considerato il nucleo familiare?
Secondo quanto chiarito dall’INPS, questo può essere composto, oltre che dal richiedente lavoratore o titolare della pensione, da:
- il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione (Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro);
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", ovvero di nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
- i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.
Previa autorizzazione possono inoltre essere inclusi anche i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente.
ATTENZIONE: Il meccanismo per cui, in caso di separazione legale dei coniugi, l'assegno familiare spetta al coniuge cui sono stati affidati i figli e si calcola sul reddito del suo nucleo familiare, si ha anche qualora sia l'ex coniuge, in base alla sua posizione lavorativa, ad essere titolare dell'assegno (Cass. civ., Sez. lavoro, 09/09/2003, n. 13200). Inoltre, l'art. 211 della L. 151/1975 stabilisce che il coniuge affidatario dei figli ha diritto in ogni caso a percepire l' assegno per il nucleo familiare sia attraverso il suo rapporto di lavoro, sia per il tramite dell'altro coniuge, non affidatario. Lo ha confermato la Cassazione a sezioni Unite e anche la recente sentenza di Cassazione del 11 maggio 2017, n. 11569.
L’INPS chiarisce che, nel caso il pagamento degli ANF sia a carico del datore di lavoro, puo essere necessaria una specifica autorizzazione nei casi in cui:
- venga richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.)
- possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli naturali, etc.)
- applicare l’aumento dei livelli reddituali (nuclei monoparentali, nuclei che comprendono familiari inabili al lavoro)
- nei casi in cui il coniuge non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel modello ANF/DIP.
Solo dopo la verifica da parte dell’istituto viene rilasciato dall’ente il modello ANF43, che l’utente dovrà allegare alla domanda presentata al datore di lavoro.
Esempi di assegni per il nucleo familiare – Come consultare le tabelle
Per la consultazione delle tabelle ANF va tenuto presente che sono differenziate per tipologia di nucleo familiare ( con due genitori, con un solo genitore, con componenti inabili, solo di orfani o solo con persone disabili , senza figli ecc) . In ciascuna sono indicati gli scaglioni di reddito da un minimo di 14.541,59 fino ad un massimo di 100.395,05€.
Le TABELLE ANF sono differenziate per tipologia di composizione familiare, come segue:
Tab.11 |
Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili. |
Tab.12 |
Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili. |
Tab.13 |
Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili. |
Tab.14 |
Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con entrambi i genitori senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile. |
Tab.15 |
Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile. |
Tab.16 |
–Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile. |
Tab.19 |
Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili. |
Tab.20a |
Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile). |
Tab.20b |
Nuclei monoparentali (*) senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile) – (*) Richiedente celibenubile, separatoa, divorziatoa, vedovoa, abbandonatoa, stranieroa con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato. |
Tab.21a |
Nuclei senza figli, con i soli coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili). |
Tab.21b |
Nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, abbandonato/a), senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili). |
Tab.21c |
Nuclei familiari (*) senza figli (in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile). (*) Solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote. |
Tab.21d |
Nuclei monoparentali (*) senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote ( in cui solo il richiedente sia inabile). (*) Richiedente celibenubile, separatoa, divorziatoa, vedovoa, abbandonatoa, stranieroa con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato. |
Bisogna dunque prendere a riferimento la tabella che decrive la composizione della propria famiglia e successivamente individuare il proprio reddito, all'interno del giusto scaglione, ad esempio un reddito di 16.000 € è indicato nel rigo "da 15.937,59 – a 16.053,92", incrociandolo con la colonna in cui è indicato il numero di componenti della famiglia (ad es. 4 per il caso di 2 genitori e 2 figli)
1- ESEMPIO FAMIGLIA DUE GENITORI DUE FIGLI (almeno un minore) con reddito annuo pari a 17.000€ = l'assegno mensile è di 234,50€ (tab.11)
2- ESEMPIO FAMIGLIA MONOPARENTALE con un figlio minore, con reddito annuo pari a 14.000€ = l'assegno mensile è di 137,50 (tab. 12)
3- ESEMPIO FAMIGLIA DUE GENITORI 2 FIGLI (almeno un minore) + 1 COMPONENTE DISABILE con reddito annuo pari a 28,600€ = l'assegno mensile è pari a 310,0
4- ESEMPIO FAMIGLIA DUE GENITORI 3 FIGLI (almeno un minore) con reddito annuo pari a 50.000 € = l'assegno mensile è pari a 144,07€(N.B. gli esempi fanno riferimento alle tabelle 2018-2019)
Assegni familiari per gli stranieri
Gli assegni familiari ANF sono riconosciuti anche i lavoratori stranieri extracomunitari, tranne coloro che lavorano con contratto stagionale.
In particolare vengono riconosciuti nel nucleo familiare :
- solo i familiari residenti in Italia, se il paese di provenienza del lavoratore straniero non ha con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
- anche i familiari residenti all’estero, se esiste una convenzione in materia, tra il paese di provenienza e l'Italia
- anche i familiari residenti all’estero se il lavoratore, pur proveniente da un paese non convenzionato con l’Italia, ha la residenza legale in Italia e sia stato assicurato già in altri due stati UE.