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ASD e SSD versamenti dopo la sospensione contributiva: istruzioni

24 Febbraio 2022 in Speciali

Il Decreto Fisco-lavoro (n. 146/2021) collegato alla Manovra di Bilancio aveva  previsto una misura agevolativa per le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive,  danneggiate in modo particolare dalla emergenza COVID 19.

Si trattava della sospensione dei versamenti in scadenza tra il 1 e il 31 dicembre 2021  sia in ambito previdenziale che  assicurativo ed era stato finanziato con uno stanziamento di 16 milioni di euro. 

Vediamo di seguito i dettagli e  le modalità di ripresa dei versamenti come precisate dall'INPS. 

Sospensione contributi dicembre 2021: soggetti interessati

L'agevolazione riguarda i seguenti soggetti:

  1.   federazioni sportive nazionali, 
  2.  enti di promozione sportiva
  3.  associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, 

e consiste nell rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali , sia  a carico dei datori di lavo che dei lavoratori e ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL .

I versamenti sospesi  potranno  essere  effettuati, senza sanzioni e di interessi, in un unica soluzione o in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. 

Con la  circolare 28 2021 INAIL ha  ricordato che nel periodo in questione non ci sono versamenti previsti dal punto di vista dell'associrazione contro gli infortuni sul lavoro.

 Vediamo di seguito invece le indicazioni operative fornite dall'inps con la circolare 14 del 27.2.2022.

L'Istituto  sottolinea che     la disposizione non sospende gli adempimenti informativi, ma soltanto :

  • i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, con scadenza nell’arco temporale 1 dicembre 31 dicembre 2021 , a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori,  ivi comprese:
  •  le rate in scadenza nel medesimo periodo relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps,  
  • le quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria

Entro la medesima data del 31 marzo 2022 dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale citato.

La circolare precisava anche che non è previsto il  rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali che fossero già  stati versati.

Istruzioni ai datori di lavoro – Uniemens entro il 28.2.

Con il nuovo messaggio 884 del 23 febbraio 2022 l'inps ha chiarito le modalità di compilazione  dei flussi uniemens e le modalità di versamento . 

UNIEMENS

Per il periodo di paga novembre 2021, i datori di lavoro con dipendenti inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N978”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi)”.

I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza di novembre 2021 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensiva, entro il 28 febbraio 2022, un flusso regolarizzativo, variando la sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.

L’Istituto, in base a tale esposizione, provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7M”

Il messaggio precisa che che l'importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N978” non può eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.

Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo a un credito in favore dell’INPS da versare con l modello “F24”,  oppure a un credito in favore del datore di lavoro o un saldo pari a zero.

Ripresa dei versamenti –  compilazione F24

Il versamento dei contributi sospesi può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  •  in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o
  •  mediante rateizzazione, fino a un massimo di nove rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 31 marzo 2022.

Il contribuente dovrà compilare la “Sezione INPS” del modello “F24”  con :

  • il codice contributo “DSOS” e
  • la matricola aziendale seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.

Va sottolineato che il codice “N978” è riferito alla mensilità di novembre 2021.

I versamenti devono essere effettuati compilando la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:

 Sede

 Causale contributo

 Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

 Periodo dal

 Periodo al

 Importo versato

 DSOS

PPNNNNNNCCN978

 11/2021

 11/2021

Versamenti per i collaboratori alla Gestione separata

I soggetti destinatari della sospensione contributiva che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa  e similari e che nel periodo di competenza di novembre 2021 hanno erogato compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale  dovranno riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “37”, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva per federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche. Art. 3-quater d.l. n. 146/2021. Validità dal 1 al 31 dicembre 2021 periodo di competenza 11/2021”.

I datori di lavoro committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione c devono provvedere entro il 28 febbraio 2022 alla relativa modifica dei flussi telematici: essendo un campo “non chiave”, è sufficiente l’invio di una nuova denuncia con l’elemento <CodCalamita>  senza la preventiva eliminazione della denuncia precedente

Anche in questo caso il versamento  va effettuato, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o mediante rateizzazione con la stessa scadenza per la prima rata.

I versamenti devono essere effettuati compilando la “Sezione INPS” del modello “F24”, nel seguente modo:

 Codice Sede

 Causale contributo

 Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

 Periodo dal

 Periodo al

 Importi a debito versati

 CXX/C10

 11/2021

 11/2021

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