ATTENZIONE: il termine è stato prorogato al 30 settembre 2023 che, cadendo di sabato, slitta al 2 ottobre 2023.
Versamento in unica soluzione o come prima rata della sanzione ridotta a 1/18 del minimo a seguito di ravvedimento speciale previsto dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 174 a 178.
Le violazioni (purché diverse da quelle derivanti dal controllo automatizzato e di quelle formali di cui ai commi da 153 a 159 e da 166 a 173) relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti possono essere oggetto di regolarizzazione pagando 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il beneficio è limitato ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.
Il versamento va eseguito entro il 31.03.2023, ma può essere frazionato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata entro il 31.03.2023. Sulle rate successive (scadenti il 30.06, il 30.09, il 20.12 e il 31.03 di ciascun anno) sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.