SOGGETTI: Proprietari o titolari di diritti reali su terreni agricoli ubicati in Comuni classificati: – con la sigla "NM" (non montani) nella colonna R dell’apposito elenco elaborato dall’Istat; – con la sigla "P" (parzialmente montani), se non si tratta di coltivatori diretti o IAP; (Decreto legge n. 4 del 24.01.2015).
ADEMPIMENTO: Versamento in unica soluzione dell’IMU dovuta per il 2014.
Si precisa che, per il 2014: – chi risultasse esente in base alle regole dell’altitudine (del D.M. 28.11.2014), è esente ai fini Imu 2014 anche se non dovesse risultare esente in base alla nuova classificazione del D.l. 4/2015; – chi risultasse non esente in base alle regole dell’altitudine (del D.M. 28.11.2014), ma esente in base alla classificazione del D.l. 4/2015, non pagherà l’Imu 2014 in scadenza il 10.02.2015.
MODALITA’: Mod. F24 o con bollettino di conto corrente postale. Si ricorda che, dal 1° ottobre 2014, l’utilizzo del modello F24 cartaceo è consentito solo ai soggetti non titolari di partita IVA se l’F24 è a debito, senza compensazione, e di importo ≤ 1.000 €. In tutti gli altri casi, va utilizzato il canale tematico.
CODICE TRIBUTO: 3914 – IMU – imposta municipale propria per i terreni.