Approvato, con un emendamento al ddl n. 2426 di conversione del Collegato Fiscale (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146) il mini-differimento al 9 dicembre del termine ultimo per il versamento, in unica soluzione, delle rate 2020 e 2021 scadute e non pagate relative a:
- "Rottamazione-ter”,
- “Saldo e stralcio”
- “Definizione agevolata delle risorse UE”.
Tuttavia, considerando i 5 giorni di tolleranza concessi dal Fisco (articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018), il pagamento potrà essere effettuato entro il 14 dicembre 2021. Oltre questo termine o per pagamenti di importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata e i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. In sostanza, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, entro il 14 dicembre 2021 (considerando i 5 giorni di tolleranza) dovranno essere corrisposte integralmente:
- le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”
- scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020
- e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
- le rate del “Saldo e stralcio”
- scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020
- e 31 marzo, 31 luglio del 2021.