Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nell'anno 2022, da esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché da agenzie di viaggio e turismo, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore pari o superiore a 1.000,00 euro[1] e fino a 15.000,00 euro.
La comunicazione va effettuata una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento:
- entro il 10 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente
- ed entro il 20 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente,
in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del modello polivalente.
[1] si fa notare che la richiamata modifica della soglia per l'uso del contante, effettuato con la legge di conversione del D.L. 228/2021 (“Decreto Milleproroghe”) (che si è visto aver ripotato il limite delle operazioni in contati a 2.000) non ha infatti impatto sulla comunicazione in esame, visto che l’art. 3, comma 2-bis del D.L. 16/2012 non è stato modificato. Anche per il 2021, quindi, dovranno essere comunicate le operazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiori a 15.000 euro.