Secondo la Cassazione la disponibilità sostanziale di un conto corrente prevale sul dato formale dell’intestazione, quando supportata da indizi concordanti.
Pertanto l’accertamento bancario può estendersi legittimamente ai conti di terzi, e le relative movimentazioni possono essere imputate al contribuente senza necessità di prove ulteriori.
In sintesi questo è il sunto della pronuncia n 2577/2026 della Cassazione sull'accertamento bancario.
Vediamo i fatti di causa.
Accertamento bancario: le prove di interposizione fittizia
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2577 del 5 febbraio 2026, l ha affrontato il tema dell’imputabilità al contribuente delle movimentazioni bancarie effettuate su conti correnti formalmente intestati a terzi, ma nella sua disponibilità, chiarendo i presupposti probatori necessari e il corretto utilizzo dell’onere della prova.
Il caso nasceva da un’indagine finanziaria effettuata dall’Agenzia delle entrate su diversi conti correnti intestati alla moglie e alle figlie di un contribuente, ma sui quali quest’ultimo era stato delegato a operare.
Le Entrate a fronte di una dichiarazione in perdita aveva riscontrato versamenti non giustificati per oltre 800.000 euro.
Essa aveva ritenuto tali movimenti riconducibili al contribuente e non alle reali intestatarie dei conti e pertanto procedeva alla ripresa a tassazione del reddito presunto.
Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Ctp lamentando, tra l’altro, la carenza di motivazione e l’asserita impossibilità di imputargli operazioni poste in essere su conti intestati a terzi.
La Ctp aveva accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo che la documentazione fornita giustificava di alcune movimentazioni ma non di tutte.
La Corte di giustizia tributaria regionale ribaltava l’esito del giudizio, affermando che spettava all’ufficio dimostrare l’imputabilità al contribuente delle movimentazioni bancarie contestate.
L'Agenzia delle entrate ricorreva in Cassazione trovando la ragione.
La suprema Corte, nell’accogliere il ricorso evidenzia come la sentenza impugnata contenga delle affermazioni logicamente inconciliabili:
- la CTR riconosceva la legittimità dell’indagine sui conti intestati a terzi sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti;
- ciò malgrado escludeva che tali presunzioni potessero valere anche ai fini dell’imputazione al contribuente delle singole movimentazioni.
La prova dell’interposizione fittizia di persona, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del Dpr n. 600/1973, secondo la Cassazione può essere fornita anche per via presuntiva.
Accertata la disponibilità sostanziale dei conti correnti intestati a terzi, sulla base di indizi qualificati, la stessa prova presuntiva è sufficiente anche per attribuire al contribuente le movimentazioni in quella sede riscontrate, senza necessità di ulteriori elementi oggettivi.
In conclusione veniva enunciato un principio di diritto di particolare rilievo operativo: “ai fini dell’imputabilità al contribuente dei movimenti operati sui conti correnti intestati a terzi è sufficiente la prova presuntiva dell’interposizione, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti (quali l’esistenza di una delega di firma, la frequenza delle operazioni compiute sui conti correnti utilizzando la delega di firma; l’inverosimiglianza della riconducibilità di tali operazioni ai soggetti formalmente intestatari dei conti, desunta dalla loro qualità o condizione personale). Una volta raggiunta la prova dell’imputabilità al contribuente dei movimenti operati sui conti correnti formalmente intestati a terzi, si applicano le presunzioni legali relative stabilite dall’articolo 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché deve essere il contribuente, a seconda della sua qualità di imprenditore o libero professionista, a provare che quei movimenti non si riferiscano a poste di reddito imponibile”.
