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Veicoli ecologici autotrasporto: domande di contributo dal 16 dicembre

5 Dicembre 2024 in Notizie Fiscali

In GU n 283 del 3 dicembre viene pubblicato il decreto MIT del 20 novembre con le regole per attuazione del decreto del 6 agosto 2024,  recante  disposizioni  per  l'erogazione delle risorse finanziarie,  nel  limite complessivo  di spesa  pari  a 25  milioni  di  euro,  destinate agli  investimenti  effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il  processo di adeguamento  del  parco veicolare in   senso maggiormente eco  sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti.

Ricordiamo che il decreto n 208 del 6 agosto ha definito le modalità di attuazione della misura "investimenti XI", per l’erogazione di contributi a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte al REN ed all’Albo degli autotrasportatori.

Sono incentivati anche gli acquisti di rimorchi e semirimorchi nuovi adibiti al trasporto combinato, per i trasporti in regime ATP, nonché l’acquisto di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi.

Il decreto stabilisce che sia data priorità alle istanze che prevedono la rottamazione di veicoli con motore diesel di classe Euro IV e Euro 4 o inferiori. 

In questi casi, sia che si provveda all’acquisto di un veicolo diesel che ad elevata sostenibilità, il contributo è incrementato rispetto a quello ordinariamente previsto.

La priorità ed il contributo maggiorato saranno riconosciuti entro il tetto di:

  • euro 500.000 in caso di acquisto di veicoli ad elevata sostenibilità 
  • euro 5.000.000 nel caso di acquisto di veicoli diesel di classe Euro 6 step E e Euro VI step E.

Vediamo come fare domanda.

Veicoli ecologici autotrasporto: via alle domande di contributo

La fase introduttiva del procedimento relativo alle  domande di ammissione  ai  benefici è articolata  in due step distinti e successivi:

  • a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad  opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle  singole imprese  richiedenti  l'incentivo  sulla  base  della  documentazione allegata  al  momento  della proposizione della domanda e, in particolare, del  contratto  di  acquisizione   del  bene oggetto dell'investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa;
  • b) la successiva fase di rendicontazione  dell'investimento,  nel corso della quale i soggetti interessati  hanno  l'onere  di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni  oggetto di investimento secondo quanto  previsto dall'art.  4  del  presente decreto.

E' previsto un solo periodo di  incentivazione  all'interno  del quale,  fermo  restando  l'importo  massimo ammissibile   per gli investimenti per singola impresa previsto dall'art.  2  comma  4  del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208, gli aspiranti ai benefici potranno  presentare  le  domande  di  accesso  all'incentivo.  Nello specifico la finestra temporale è la seguente: dal 16 dicembre  2024 al 17 gennaio 2025. 

In nessun caso saranno prese in considerazione le domande inviate al di fuori dei termini di detta finestra temporale.
All'interno del periodo di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola istanza, anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo e ricadenti nelle aree omogenee di cui all'art. 2,  comma 1, lettere a), b) e c) del decreto ministeriale  6  agosto  2024,  n. 208. 

Le imprese  che,  pur  avendo  presentato  correttamente  e  nei termini domanda di incentivo a valere sulla misura di cui al  decreto ministeriale n. 208/2024,  non  abbiano  perfezionato  l'investimento entro la chiusura della rendicontazione, nè presentato  istanza  di annullamento entro lo stesso termine, non sono in alcun caso  ammesse a contributo, come previsto dall'art. 4 comma 4 del presente  decreto direttoriale.
Le risorse finanziarie, complessivamente pari a  25  milioni  di euro di cui all'art. 1 comma 1 del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208, al netto delle spettanze previste per l'attività del soggetto gestore, sono equamente ripartite nel periodo di incentivazione, secondo le percentuali di stanziamento per tipologia di investimento previste all'art. 2 del medesimo decreto ministeriale
Nella fase di prenotazione il  soggetto  gestore  procede  ad  effettuare  una istruttoria volta a verificare:

  • a) la presentazione dell'istanza tramite l'utilizzo dell'apposito modulo informatico  indicato  nell'art.  3,  comma  5,  del  presente decreto direttoriale;
  • b) la compilazione ed il salvataggio  senza  ulteriore  scansione del suddetto modulo informatico;
  • c) l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del procuratore dell'impresa sul suddetto modulo informatico;
  • d) l'allegazione del contratto di acquisizione del  bene  oggetto dell'investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa;
  • e)  l'allegazione  del   documento   d'identità del soggetto firmatario del modulo informatico sopra indicato;
  • f) la trasmissione dell'istanza dalla PEC aziendale  dell'impresa istante;
  • g) la data dei documenti di cui alla lettera d) che  deve  essere successiva a quella di entrata in vigore del decreto  ministeriale  6 agosto 2024, n. 208 (ovvero, a far data dal 14 settembre 2024).

Ove la piattaforma rilevi  l'esaurimento delle risorse finanziarie, le istanze saranno accettate  con riserva nell'eventualità di una successiva  disponibilità di risorse. 

In quest'ultimo caso, le istanze precedentemente accettate con  riserva saranno istruite sulla base  dell'ordine  di presentazione  fino  ad esaurimento delle risorse.

Resta fermo che l'importo risultante dall'accantonamento  nella fase di prenotazione di cui al  comma  1,  lettera  a)  del presente articolo è considerato  ai  fini  della  stima  complessiva  degli incentivi massimi erogabili per tipologia  di investimento,  nonché della determinazione del  contributo  massimo  erogabile  all'impresa  all'esito del procedimento. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo effettivamente  spettante  per  ciascuna  impresa  si  procede   alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in  capo a  ogni impresa dei requisiti  previsti  per  gli  investimenti.  

L'incentivo riconosciuto all'impresa non può superare in alcun  caso  il  totale delle  somme  accantonate  sulla  base dell'istanza  presentata. 

I contributi erogati a chiusura della rendicontazione  non  possono  in alcun caso superare le somme stanziate sulla base dell'istanza  volta ad ottenere la prenotazione del beneficio ex art. 4 del più volte citato decreto ministeriale n. 208/2024.

Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto ministeriale n. 208 del  6 agosto 2024 contengono l'indicazione del contributo spettante  per ciascun tipo di investimento ammesso, determinato  in conformità a quanto  stabilito   all'art. 5   del   decreto ministeriale.   

La determinazione della somma accantonata per ciascuna impresa, pari  al contributo massimo spettante, è calcolata dalla  piattaforma  sulla base di quanto  indicato  dall'impresa  nel  modello  di  istanza  di ammissione all'incentivo che, ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1  del decreto, costituisce il tetto  massimo del contributo ammissibile. 

Veicoli ecologici imprese autotrasporto: beneficiari

Possono inoltrare l'istanza:

  • le imprese di autotrasporto di  cose per conto di  terzi,  
  • nonché le  strutture  societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del  libro  V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II,  sezioni  II  e II-bis  del  codice  civile,  ed  iscritte  al  Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del  Parlamento europeo e  del  Consiglio  del 21  ottobre  2009  e  all'Albo  degli autotrasportatori di cose per  conto  di  terzi,  la  cui  attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, ovvero  codice  Ateco 49.41.

Sarà possibile  presentare  istanza,  che  avrà validità di prenotazione,  all'interno  del  periodo  incentivante  così come indicato al precedente art.  2  comma  2,  secondo  le  modalità di seguito descritte. 

Le liste delle istanze pervenute ed i «contatori» delle   somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili dalla   pagina   web   del   soggetto gestore   RAM http://www.ramspa.it,   nella    sezione    dedicata   all'incentivo «Investimenti XI edizione».

  • Le istanze devono,  a  pena  di  esclusione,  essere  presentate tramite posta elettronica certificata a partire dalle ore 10,00  del 16 dicembre 2024 e fino e non oltre le ore 16,00 del 17 gennaio  2025 all'indirizzo PEC: ram.investimenti2025@legalmail.it

L'indirizzo  PEC di trasmissione  dell'istanza   dovrà essere   quello aziendale dell'impresa  richiedente  e  dovrà  essere indicato nell'istanza medesima.

Qualora,  ad  esito  dell'istruttoria  sulla rendicontazione, l'impresa non risulti aver perfezionato  in  tutto  o  in  parte  gli investimenti  dichiarati,  non  potrà presentare   istanza   nella successiva edizione di  incentivazione.  

L'impresa che non intenda effettuare l'investimento prenotato potrà annullare, entro i termini di chiusura della rendicontazione, l'istanza presentata, al  fine  di non incorrere nella predetta sanzione. 

Non sarà comunque  possibile annullare  le istanze  oltre  il termine di scadenza della rendicontazione.

L'istanza per il riconoscimento  del  contributo  dovrà essere inoltrata compilando in tutte le sue parti e salvando senza ulteriore scansione l'apposito modello informatico reperibile sul sito web del soggetto gestore  http://www.ramspa.it,   nella  sezione  dedicata all'incentivo «Investimenti XI edizione» nel  quale sarà possibile reperire tutte le informazioni tecniche, utili  per  la  compilazione del suddetto modello. 

Sul modello informatico dovrà essere  apposta la  firma  digitale  del  legale  rappresentante  o  del  procuratore dell'impresa.

All'istanza dovrà essere  allegata la seguente documentazione:

  • a) copia del documento di riconoscimento in  corso  di  validità del legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
  • b)  copia  del  contratto  di  acquisizione  dei   beni   oggetto d'incentivazione debitamente sottoscritto dalle parti o, in mancanza, copia  del  preventivo  sottoscritto  per  accettazione  dal   legale rappresentante dell'impresa,  comprovanti  quanto   dichiarato   nel modello di istanza e aventi, a pena di inammissibilità dell'istanza medesima, data successiva a quella di entrata in vigore  del  decreto ministeriale 6 agosto  2024,  n.  208  (ovvero  a  far  data  dal  14 settembre 2024). Il contratto/preventivo dovrà contenere,  nel  caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione  del  costo  di acquisizione dei dispositivi innovativi di  cui  all'allegato  1 del decreto ministeriale n. 208/2024.

Il 7 febbraio 2025 il soggetto gestore RAM pubblica sul  proprio sito  web  l'elenco  delle  istanze  che  siano  risultate   regolari all'esito delle verifiche di cui agli artt. 5 e 6 secondo l'ordine di prenotazione di cui all'art. 2, comma 8. Il  link  per l'accesso  al suddetto elenco è pubblicato anche sul sito web del Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione  «Temi  –  trasporti  – autotrasporto  merci  –  documentazione  –  autotrasporto   merci   – contributi ed incentivi per l'anno 2024 – investimenti». 

Tale elenco, avente valore  quale  ordine  di  prenotazione  e  di  determinazione dell'ammontare massimo del  contributo  erogabile,  resta  valido  in attesa  della  istruttoria   relativa   alla   successiva   fase di rendicontazione e sino al suo aggiornamento a  seguito  di  eventuali scorrimenti.

All'interno del periodo di incentivazione l'impresa  ha  diritto di presentare una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente tutti gli investimenti, anche per più di una tipologia. 

E' possibile annullare  l'istanza  precedentemente inoltrata  e  contestualmente presentare, secondo le modalità di  cui ai  commi  precedenti,  una nuova  domanda,  riportando  come  oggetto  della  PEC  la   dicitura «annullamento domanda e nuova presentazione» con  l'effetto  di  uno scorrimento nell'elenco di cui al precedente comma  6  ad  una nuova posizione in coda. In nessun caso verrà presa in  considerazione  la seconda domanda senza che sia avvenuto l'annullamento della prima.

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