Con Circolare n 30 del 27 ottobre le Entrate chiariscono dettagli sulla tassazione delle Cripto-attività.
Come sottolineato anche dal comunicato stampa della stessa agenzia, il documento di prassi ripercorre il quadro normativo europeo e fissa il perimetro della norma (Legge n. 197/2022) che ha introdotto una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota del 26%.
Si tratta dei redditi riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti tramite tecnologia distribuita (Dlt).
Cripto-attività: cosa sono e come si tassano
La Circolare sottolinea che, sono definite cripto-attività tutte quelle rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non rientrano tra gli strumenti finanziari.
Per le persone fisiche le plusvalenze da cripto-attività sono imponibili con la stessa aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%) a patto che il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente.
Le stesse plusvalenze sono soggette a tassazione anche in capo agli enti non commerciali (se l’operazione non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate e ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione quando il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato.
La circolare in oggetto sottolinea che si considerano prodotti in Italia i “redditi diversi” (art. 67 Tuir) derivanti da “attività svolte” nel territorio dello Stato e da “beni” che si trovano nello stesso territorio.
Rientrano dunque nella nuova disciplina anche i redditi realizzati da soggetti non residenti se relativi a cripto-attività detenute nel nostro Paese presso prestatori di servizi o intermediari residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione se non residenti.
Nei casi in cui le cripto-attività (ovvero le chiavi che danno accesso alle stesse) siano detenute “direttamente” dal soggetto tramite supporti di archiviazione (come ad esempio chiavette Usb) senza l’intervento degli intermediari o prestatori di servizi citati, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato.
A tal fine, si presume che il reddito sia prodotto in Italia se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è ivi residente nel periodo di imposta di produzione del reddito.
Resta ferma la facoltà per il contribuente di provare l’effettivo luogo di localizzazione del supporto di archiviazione.
Prevista la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività al 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse a condizione che lo stesso valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva pari al 14%.
Per beneficiare di questo regime agevolato è necessario che il contribuente versi l’imposta sostitutiva per intero, o la prima delle tre rate annuali di pari importo, entro il 15 novembre 2023.
Il documento di prassi ricorda infine le regole per la regolarizzazione da parte dei contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale per le cripto-valute detenute entro il 31 dicembre 2021 e/o non hanno indicato in dichiarazione i redditi derivanti dalle cripto-attività realizzati entro lo stesso termine.
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Per completezza ricordiamo che la circolare di cui si tratta deriva dalla chiusura della consultazione pubblica avviata lo scorso 15 giugno, per consentire agli interessati di valutare la bozza di documento predisposto, dall’Agenzia, all’indomani delle modifiche normative apportate dall’ultimo bilancio alla catalogazione e al trattamento fiscale delle cripto-attività (articolo 1, commi da 126 a 147, legge n. 197/2023).
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