Il Decreto legge n 34/2023 è stato convertito in legge N 56/2023 pubblicata in GU n 124del 29 maggio.
Tra le novità previste dall'iter di converisone figura, con l’articolo 7-quater, introdotto in sede referente, un credito d’imposta nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.
Nel dettaglio, la disposizione in esame riconosce:
- alle start-up innovative, costituite a partire dal 1° gennaio 2020,
- operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità,
- nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023,
- un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo.
Tali attività, nello specifico, dovranno essere volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumentazioni e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.
E' bene ricordare che il decreto legge n. 179 del 2012 (articolo 25) definisce come start-up innovativa una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetta i seguenti requisiti:
- sia un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni; abbia residenza in Italia, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia; - abbia un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
- non sia quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;
- non distribuisca e non abbia distribuito utili;
- abbia come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico;
- non sia il risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda:
- possieda almeno uno di questi altri requisiti: sostiene spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione; impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale); è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare
di un software registrato.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
Un provvedimento MIMIT ne stabilirà le modalità attuative.