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Dati al sistema TS: comunicazione entro il 2.02

24 Gennaio 2026 in Notizie Fiscali

Fissata la scadenza per comunicare i dati sanitari al sistema TS.

In particolare viene pubblicato in GU n 261 del 10 novembre il Decreto MEF 29 ottobre con le regole. Clicca qui per il calendario 2025 da inviare entro il 2 febbraio prossimo.

Le Entrate hanno pubblicato anche il calendario definitivo per le spese 2026, clicca qui per consultarlo.

Ricordiamo che Il Decreto Correttivo pubblicato in GU n 134 del 12 giugno 2025, tra le novità, ha previsto la modifica alla cadenza con cui verranno inviati i dati al sistema TS Tessera Sanitaria.

Tra le misure di semplificazione in materia di adempimenti, vi è l'art 5 del decreto legislativo 81/2025 con il termine di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie con cadenza annuale. 

Con una FAQ del 24 settembre l'Ade confermava che il termine precedente è cancellato in ragione della nuova norma.

Secondo il vecchio sistema, la scadenza per la comunicazione dei dati era il 30 settembre, per inviare i dati da gennaio a giugno 2025.

Il 2025 è il primo anno di partenza della novità con il sistema annuale di comunicazione, vediamo la regola fissata dal MEF per adempiere per tempo.

Sistema tessera sanitaria: invio dati entro il 2 febbraio

L’articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n.1 Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, che ha attuato i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 16 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111 Riforma Fiscale, disponendo che, a partire dai dati relativi all’anno 2025, i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvedono alla trasmissione di tali dati con cadenza annuale, anziché semestrale, entro il termine da stabilire con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, fissata al 2 febbraio 2026.

Con una faq del 24 settembre l'Agenzia delle Entrate in proposito precisava che: "A partire dalle spese sanitarie riferite all’anno 2025, l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ha cadenza annuale, come previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, sostituto dall’articolo 5 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81. È da ritenersi, quindi, superato il termine del 30 settembre 2025 per l’invio delle spese sanitarie riferite al primo semestre 2025previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell’8 febbraio 2024. La nuova scadenza per l’invio dei dati relativi all’anno 2025 sarà fissata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e ne sarà data evidenza sul portale del Sistema Tessera Sanitaria"

Il MEF al fine di dare attuazione alla novità, ha pubblicato il Decreto 29 ottobre, con cui si stabilisce che:

«4-bis. A partire dall'anno 2025, il Sistema TS, relativamente alle sole dichiarazioni dei redditi selezionate in via  centralizzata dall'Agenzia  delle  entrate per  il controllo  formale  ai  sensi dell'art. 36-ter del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, secondo quanto previsto  dai  punti  2.1.5  e 5.1.5 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate n.  281068  del  3 luglio 2025, rende disponibili ai dipendenti della  medesima  Agenzia delle entrate, incardinati nell'ufficio  territorialmente  competente all'attivita' di controllo, le funzionalita' per la consultazione dei dati di dettaglio delle spese veterinarie  e  sanitarie  relative  al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico individuati in base alla dichiarazione presentata. Sono  esclusi  dalla  consultazione  i dati per i quali e' stata manifestata l'opposizione di cui all'art. 3 del presente decreto.»;

 b) all'art. 7, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per le spese sanitarie di cui all'art. 2 la trasmissione dei  relativi  datiè  effettuata entro il 31 gennaio dell'anno  successivo  a  quello  di  riferimento delle medesime spese.».
Infine l'Allegato B del suddetto decreto del Ministero dell'economia  e delle finanze 19 ottobre 2020 è sostituito dall'allegato al presente decreto. 

Per quanto riguarda quindi la prossima scadenza, cadendo il giorno 31 gennaio di sabato, per il 2025 la comunicazione dei dati annuali dovrà avvenire entro il 2 febbraio 2026.

Dai al sistema TS: regole generali

Scade il 2 febbraio 2026 il termine per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie – anno 2025, quindi è variata la cadenza di invio divenuta ormai annuale, ma restano confermati sia i soggetti obbligati all’adempimento che le relative modalità operative.

In particolare, quando si effettua una prestazione sanitaria, parte il processo di registrazione e messa a disposizione del dato relativo alla spesa sostenuta, in 4 step: 

  1. chi eroga il servizio sanitario invia telematicamente le informazioni al Sistema Tessera Sanitaria;
  2. il Sistema TS raccoglie i dati pervenuti ed invia all'Agenzia delle Entrate le somme suddivise per tipologia di spesa;
  3. l'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai contribuenti i dati ricevuti nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi ai fini della detrazione IRPEF;
  4. il contribuente ha la possibilità di manifestare la sua opposizione all'invio dei dati all'Agenzia delle entrate per la precompilazione della dichiarazione dei redditi.

Ricordiamo che sono soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al STS:

  • farmacie pubbliche e private;
  • aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, stituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
  • i medici iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  • esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci;
  • iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche/i, dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  • iscritti agli albi delle professioni sanitarie di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, di tecnico audiometrista, di tecnico audioprotesista, di tecnico ortopedico, di dietista, di tecnico di neurofisiopatologia, di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, di igienista dentale, di fisioterapista, di logopedista, di podologo, di ortottista e assistente di oftalmologia, di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, di tecnico della riabilitazione psichiatrica, di terapista occupazionale, di educatore professionale, di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, di assistente sanitario;
  • scritti all'albo dei biologi;
  • negozi di ottica;
  • iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici.

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