Con Comunicato stampa del 29 marzo le Entrate informano del fatto che la sospensione dei termini per le agevolazioni “prima casa”, introdotta dal c.d. Decreto Milleproroghe 2022 per far fronte alle difficoltà dovute all’emergenza epidemiologica, resta valida anche nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 28 febbraio 2022, anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della proroga. È uno dei chiarimenti contenuti nella Circolare n. 8/E del 29 marzo, che fornisce anche indicazioni sulle novità relative a imposta di registro, Iva e Irap presenti nel Dl n. 228/2021 (Milleproroghe)
Sospensione agevolazione prima casa: dal 1 aprile la decorrenza dei termini
Le Entrate chiariscono che dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022 è in vigore una sospensione dei termini che condizionano le agevolazioni per l’acquisto della prima casa, in cui rientrano, tra gli altri:
- il periodo di 18 mesi entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione
- oppure il termine di un anno entro il quale il neoproprietario deve procedere alla vendita della vecchia abitazione acquistata, a sua volta, usufruendo dei benefici “prima casa”.
Se, per esempio, l’acquisto dell’abitazione:
- è avvenuto prima del 23 febbraio 2020, i termini sono sospesi dal 23 febbraio 2020 per riprendere il loro decorso il 1° aprile 2022,
- mentre se è avvenuto tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022, i termini sospesi inizieranno a decorrere direttamente il 1° aprile 2022.
La Circolare, oltre a confermare la sospensione anche per il periodo anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della proroga (1° gennaio 2022 -28 febbraio 2022) chiarisce che il contribuente che nel frattempo abbia versato le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni può ottenerne il rimborso.
Ricordiamo che l'articolo 24 del Decreto Liquidità n. 23/2020, aveva previsto la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, dei termini che condizionano:
- l'applicazione dell'imposta di registro agevolata del 2% agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso,
- nonché il termine per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa,
Il nuovo decreto Milleproroghe, modificando il suddetto articolo 24, proroga ulteriormente la sospensione ivi disposta dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.
Inoltre la Circolare n 9 del 13 aprile 2020 aveva fornito chiarimenti in merito alla sospensione degli adempimenti necessari per avere diritto alle agevolazioni prima casa che a causa del Covid 19 e delle relative restrizioni rischierebbero di essere perdute.
Scopo dell'art.24 del Decreto Liquidità era infatti quello di evitare la decadenza del beneficio per difficoltà essenzialmente riconducibili a due tipi:
- impossibilità degli spostamenti delle persone
- difficoltà nella conclusione delle compravendite in corso.
Secondo quanto chiarito dalla Circolare dell'Ade n. 9 del 13 aprile sono perciò sospesi:
- i termini di 18 mesi dall’acquisto di immobile destinato a prima casa dove il contribuente deve perentoriamente trasferire la residenza,
- il termine di 1 anno entro il quale chi ha rivenduto la prima casa, entro i cinque anni dall’acquisto, deve riacquistarne una sempre a scopo prima casa dove trasferirà la residenza,
- il termine di 1 anno entro il quale un proprietario di prima casa deve rivenderla poiché ne ha acquistata un'altra che intende adibire a prima casa.
- il termine di 1 anno dalla vendita di immobile prima casa stabilito per il riacquisto di altra casa su cui si vuole far riconoscere un credito di imposta di registro o un credito iva corrisposti alternativamente sul primo acquisto.
Perciò riepilogando, i termini in corso al 23 febbraio 2020 sono sospesi fino 31 marzo 2022 e ricominciano a decorrere dal 1° aprile 2022.
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