Con la Risposta a interpello n 466 del 22 settembre 2022 le Entrate affermano che il servizio reso da una farmacia nell’ambito di un programma di autoanalisi finalizzato a fornire consigli nutrizionali, non rientra nell’esenzione IVA prevista dall’art 10 comma 1 n. 18) del DPR 633/72 per mancanza del requisito oggettivo.
L'istante svolge l'attività di gestione di una farmacia. Intende sottoscrivere un contratto di servizi con la propria controllante una Spa azienda specializzata in ricerca sviluppo tecnico e scientifico, produzione e distribuzione, attraverso il canale farmacia, di prodotti e servizi per il benessere e la cura della persona.
Tra i servizi la farmacia fornisce ai propri cliente il kit per la raccolta del campione ematico e fa da tramite tra il cliente e il laboratorio che elabora i dati utilizzando una tecnologia API (Application Programming Interface) per consigli nutrizionali.
Sulla base dei risultati ottenuti viene appunto elaborato un report con consigli a firma del responsabile di laboratorio e del medico, consulente esterno di Laboratorio. Le Entrate reputano che non vi sia possibilità di esenzione IVA per questo servizio.
L'Agenzia ricorda che la Corte di Giustizia UE, in relazione al servizio di monitoraggio nutrizionale fornito da un nutrizionista certificato e abilitato all'interno di stabilimenti sportivi, afferma che detto servizio «pur avendo lo scopo di prevenire talune malattie come l'obesità, non presenta necessariamente una finalità terapeutica, indispensabile al fine di esentare la prestazione medica o paramedica. Lo stesso vale per la pratica sportiva il cui ruolo è riconosciuto, per limitare l'insorgenza di malattie cardiovascolari. Un tale servizio presenta quindi, in linea di principio, una finalità sanitaria, ma non necessariamente una finalità terapeutica. Pertanto, in mancanza di qualsiasi indicazione che indichi che esso è fornito a fini di prevenzione, diagnosi, trattamento di una malattia e ripristino della salute, e quindi con uno scopo terapeutico, ciò che spetta al giudice del rinvio accertare, un servizio di monitoraggio nutrizionale non soddisfa il criterio dell'attività di interesse generale comune a tutte le esenzioni previste dall'articolo 132 della direttiva 2006/112 e, di conseguenza, non rientra nell'esenzione prevista dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva; quindi esso è, in linea di principio, soggetto all'IVA» (sentenza 4 marzo 2021, causa C-581/19).
Riguardo al profilo soggettivo dell'esenzione per l'articolo 131 della Direttiva IVA, l'individuazione delle professioni e arti sanitarie è demandata ai singoli Stati Membri.
La circolare n. 4/E del 2005 ha precisato che «la prestazione medica o paramedica può essere esente dall'IVA solo se resa dai soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni ovvero individuati dal decreto del ministero della Sanità 17 maggio 2002».
In merito alle prestazioni sanitarie effettuate dalle farmacie, la risoluzione n. 60/E del 12 maggio 2017 chiarisce che ai fini impositivi, laddove le prestazioni nell'ambito dell'autocontrollo siano eseguite direttamente dal paziente tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia, senza l'ausilio di un professionista sanitario, viene meno il requisito soggettivo.
Alla luce di queste precisazioni si ritiene che il servizio reso dall'istante non possa rientrare nell'ambito dell'esenzione IVA disposta dall'articolo 10, primo comma, n. 18) del Decreto IVA per mancanza del requisito oggettivo, nel senso chiarito dalla Corte di Giustizia e prima richiamato.
Di conseguenza lo stesso va regolarmente assoggettato ad IVA, con applicazione dell'aliquota ordinaria.
Le medesime considerazioni valgono anche nei rapporti tra Laboratorio e Farmacia non essendo stato dimostrato l'aspetto terapeutico delle analisi svolte.