Con Risposta a interpello n 68 del 13 marzo le Entrate parlano nuovamente di Rottamazione quater e specificano che chi è decaduto per tardiva approvazione di un piano di riparto non a sè imputabile direttamente, ritardo che ha impedito di versare tempestivamente la prima rata della definizione agevolata prevista dalla "rottamazione quater", è riammesso grazie alle successive varie proroghe intervenute per la misura.
Vediamo i dettagli del caso di specie.
Rottamazione quater: chiarimenti su chi è decaduto per ritardo della I rata
Secondo l'Agenzia delle Entrate, il contribuente istante non è decaduto dalla "Rottamazione quater" perché il versamento effettuato il 14 novembre 2023 può considerarsi "tempestivo" grazie ai successivi interventi normativi che hanno legittimato il differimento dei termini di pagamento.
Questi interventi normativi sono stati introdotti per evitare disparità di trattamento tra i contribuenti che, come l'istante, non erano stati in grado di rispettare i termini originariamente previsti per il versamento delle rate.
Pertanto, l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate mira a garantire un trattamento equo, consentendo al contribuente di rimanere all'interno del piano di definizione agevolata previsto dalla "Rottamazione quater".
Nel caso di specie l'istante, in passato, aveva presentato due domande di ammissione a concordato preventivo, entrambe estinte, e successivamente un piano di ristrutturazione del debito depositato presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 67, comma 3, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) affrontando difficoltà finanziarie.
Il ritardo nel pagamento da parte dell'istante è dovuto alla tardiva approvazione del piano di riparto, che ha impedito la piena utilizzabilità delle somme già incassate a seguito della vendita di immobili.
Questo ritardo ha causato una mancanza di liquidità non imputabile direttamente all'istante, impedendogli di versare tempestivamente la prima rata della definizione agevolata prevista dalla "rottamazione quater".
L'agenzia ha ritenuto ininfluente il ritardo a causa delle proroghe dei termini, pertanto il pagamento effettuato dall'istante in data 14 novembre è tempestivo e il soggetto non è decaduto dalla agevolazione.
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