Con la Risposta n 178 del 2 settembre le Entrate chiariscono un caso di rivalutazione e in particolare il caso di determinazione del costo fiscale della partecipazione detenuta dal socio di una s.n.c. a seguito della rivalutazione degli immobili effettuata dalla società di persone, in regime di contabilità semplificata. (ai sensi dell'articolo 15, commi da 16 a 23 del decreto–legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Nel caso di specie vengono posti due quesiti uno dei quali ritenuto inammissibile, pertanto di seguito si evidenzia quesito e risposta ADE.
Costo fiscale partecipazione conferita in neo società con cambio di regime contabile
L'istante, titolare del 50% delle quote di una società immobiliare in forma di società in nome collettivo (s.n.c.), intende conferire tali quote in una nuova società neocostituita, dopo aver trasformato la s.n.c. in una società a responsabilità limitata (S.r.l.).
In questo contesto chiede: se la rivalutazione dei beni effettuata dalla società in regime di contabilità semplificata nel 2008, con il versamento dell'imposta sostitutiva, comporti un aumento del costo fiscale della partecipazione dei soci.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il pagamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa nel caso di specie non determina l’incremento del costo fiscale delle partecipazioni detenute dai soci nella società stessa.
Nel rispondere l'ade richiama l'articolo 15, commi da 16 a 23 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che ha disciplinato la rivalutazione dei beni per le società in contabilità semplificata.
Secondo la prassi amministrativa (circolare n. 57/E del 18 giugno 2001 e circolare n. 33/E del 2008), i soggetti in contabilità semplificata, che non hanno una contabilità generale e un bilancio, non sono tenuti a iscrivere un saldo attivo di rivalutazione, poiché non possono creare riserve legate a tale rivalutazione.
Successivamente, quando una società passa dal regime di contabilità semplificata a quello ordinario, il maggior valore dei beni rivalutati deve essere registrato in contabilità, ma senza ricostituire alcuna riserva di rivalutazione. Questo implica che non si crei una riserva che possa essere utilizzata per coprire perdite o distribuire utili.
Poiché la rivalutazione effettuata in regime di contabilità semplificata non genera una riserva in sospensione d'imposta, non vi è alcun effetto incrementativo sul costo fiscale della partecipazione dei soci. Questo perché non esiste una riserva tassabile da affrancare o distribuire che potrebbe, in caso contrario, incrementare il costo fiscale delle partecipazioni.
L'ADE esclude l'applicabilità del comma 6 dell'articolo 68 del TUIR, che prevede l'aumento del costo fiscale della partecipazione in caso di imputazione di reddito al socio, poiché nel caso di specie non si verifica alcuna imputazione di reddito derivante dalla rivalutazione.
Pertanto si conclude che, data l'assenza di una riserva di rivalutazione in sospensione d'imposta e la mancata applicazione del comma 6 dell'articolo 68 del TUIR, la rivalutazione dei beni effettuata nel 2008 non comporta alcun incremento del costo fiscale della partecipazione detenuta dal socio.
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