Con un chiarimento pubblicato in data 22 marzo le Entrate specificano che, il contribuente che non è titolare di un conto corrente non deve presentare alcuna istanza di rimborso fiscale.
È vero che i rimborsi di competenza dell’Agenzia delle entrate sono pagati prioritariamente mediante un bonifico sul conto corrente, bancario o postale, indicato dall’interessato.
Ma nei casi di mancata comunicazione delle coordinate IBAN, il pagamento dei rimborsi alle persone fisiche avviene tramite:
- titoli di credito a copertura garantita (assegni vidimati) emessi da Poste Italiane S.p.A.
- recapitati, con raccomandata, presso il domicilio fiscale del beneficiario che,
- entro 60 giorni dalla data di emissione (il termine di validità è impresso sul titolo), potrà presentare l’assegno per l’incasso in contanti presso un qualsiasi ufficio postale.
Rimborsi relativi al Modello 730/2023
In merito ai rimborsi derivanti dal 730/2023, in base a quanto specificato dalla istruzioni della stessa Agenzia, nel prospetto di liquidazione consegnato dal Caf o dal professionista, sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta e le somme che saranno trattenute.
In particolare, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a
tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.
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