Tra le altre novità con l’articolo 16 la bozza approvata dalla Camera reca i principi e i criteri direttivi specifici per una revisione del sistema nazionale della riscossione che assicuri una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza.
Viene evidenziato come, tra le principali misure che il legislatore delegato dovrà assumere di rilievo:
- una pianificazione annuale delle procedure di recupero da concordare con Ministero dell’economia e delle finanze-MEF;
- il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento, delle quote non riscosse;
- la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico,
- la revisione della disciplina della responsabilità dell’agente della riscossione;
- la determinazione dei criteri delle quote automaticamente discaricate in ciascun anno da sottoporre al controllo.
La riforma dovrà prevedere, inoltre:
- l’incremento dell’utilizzo delle più evolute tecnologie e l’interoperabilità dei sistemi,
- la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateazione. La lettera c) del comma 1 prevede che siano modificate progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista di una stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate.
- il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento. La lettera d) comma 1 dispone che debba essere potenziata l’attività di riscossione coattiva dell’agente della riscossione, anche attraverso il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all’agente della riscossione, al fine di anticipare l’incasso, da parte di quest’ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l’avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all’articolo 29, comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
La delega dovrà altresì essere esercitata per superare l’attuale separazione tra l’Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione.
Riforma fiscale: rimborsi più veloci
La lettera g) del comma 1 dell'art 16 prevede la semplificazione nonché la velocizzazione delle procedure relative ai rimborsi.
Il Governo, nella relazione illustrativa al disegno di legge, precisa il perimetro della misura sottolineando che il criterio di delega in tema di semplificazione e velocizzazione delle procedure relative ai rimborsi interesserà ad esempio l’IVA rendendo l’ordinamento interno maggiormente aderente ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, secondo la quale il soggetto passivo dell’IVA che si trovi in una posizione creditoria può, in attuazione del principio di neutralità dell’imposta, richiedere il rimborso dell’IVA a credito, senza che le modalità adottate dagli Stati membri rendano difficile ottenere tale rimborso.
In base al criterio di delega potranno, pertanto, essere apportate modifiche alla normativa attuale per consentire al contribuente di ottenere agevolmente e in tempi rapidi il rimborso.