Con il Pronto Ordini n. 97/2023 in risposta ad un quesito sulla cancellazione dal registro del tirocinio per la perdita di
efficacia del relativo certificato, si evidenzia che, non essendo il registro dei Tirocinanti un registro pubblico, l'Oridne può decidere autonomamente se procedere a cancellare il tirocinante, abilitatosi alla professione, prima del decorso dei 5 anni previsti dalla norma.
In dettaglio, si chiedeva se alla luce di quanto previsto dall’articolo 6, comma 12 del d.P.R. 137/2012, ai sensi del quale: « Il Consiglio dell’Ordine presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell’esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia il competente Consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti», sia legittimo procedere alla cancellazione d’ufficio del praticante dal registro prima dei prescritti cinque anni nel caso in cui sia disposta l’iscrizione nell’albo professionale tenuto dallo stesso Ordine presso il quale è stato effettuato il tirocinio.
Viene precisato che l’art. 6, comma 12, del d.P.R. 137/20121 stabilisce la perdita di efficacia del tirocinio trascorsi cinque anni dalla data del suo compimento senza che sia stato superato l’esame di Stato.
Anche se la lettera della norma parla di perdita di efficacia del certificato, ciò che è soggetto a scadenza è in realtà il tirocinio, come si legge nella relazione illustrativa al d.P.R. 137/2012 (“…. stabilisce, infine, l’inefficacia del periodo di formazione svolto nel caso in cui l’esame di Stato non venga superato nei cinque anni successivi alla chiusura del periodo”).
Ciò significa che, trascorsi cinque anni dal suo compimento senza il superamento dell’esame di abilitazione, il tirocinante dovrà compiere ex novo il tirocinio.
Pur ribadendo che la norma collega in maniera inequivocabile la cancellazione dal registro alla perdita di efficacia del certificato (rectius del tirocinio) sembrando avere la finalità di mantenere, per così dire, traccia dei tirocini ancora in corso di validità, passando al caso di specie ed in ragione del fatto che la tenuta del registro assume una rilevanza unicamente “interna” – non essendo quello del tirocinio un registro pubblico – si ritiene che codesto Ordine possa valutare in autonomia se procedere alla cancellazione del tirocinante che, abilitatosi all’esercizio della professione, chieda l’iscrizione nell’albo prima che siano trascorsi i cinque anni dal compimento del tirocinio.