Con il Pronto Ordini n 101 del 25 maggio il CNDCEC replica ad un quesito con il quale si chiede di sapere se sussista una situazione di incompatibilità tra l’esercizio della professione e l’assunzione a tempo determinato presso una PA in esito al superamento di concorso pubblico per lo svolgimento di incarico attribuito in attuazione del PNRR 2022-2026 alla luce di quanto previsto dall’art. 31 del DL 6 novembre 2021, n. 152.
Il CNDCEC innanzitutto ricorda che il DL 80/2021 (convertito con la L. 113/2021 e parzialmente modificato dal DL 152/2021), contiene misure volte “al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche Amministrazioni funzionale all’attuazione del PNRR e per l’efficienza della giustizia”.
Gli interventi si articolano su più livelli con l’obiettivo di rispondere a più esigenze.
In particolare, per il personale destinato alla realizzazione degli interventi previsti nel PNRR, le misure prevedono nuove modalità nelle procedure di reclutamento e la possibilità di derogare ad alcuni limiti contrattuali previsti nella normativa vigente.
L'art. 1 del citato provvedimento (Modalità speciali per il reclutamento e il conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche) ha inteso realizzare il potenziamento della capacità amministrativa delle PA attraverso tre fondamentali linee di azione:
- assunzioni straordinarie a tempo determinato di personale qualificato,
- incarichi di collaborazione professionale mirati
- ampliamento del contingente di dirigenti a contratto.
Con riferimento all’assunzione a tempo determinato di personale qualificato, il provvedimento dispone che coloro che superano le procedure concorsuali ivi previste sono inseriti, in ordine di graduatoria, in appositi elenchi da cui le Pubbliche amministrazioni destinatarie del PNRR potranno attingere e procedere all’assunzione a tempo determinato.
Il comma 7-ter del citato articolo 1 (introdotto dall’art. 31, co. 1, lett. a) del DL. n. 152/2021) ha espressamente stabilito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, che ai professionisti reclutati:
- non è richiesta la cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza
- e l’eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione automatica.
Inoltre tali professionisti, possono conservare l’iscrizione ai regimi previdenziali obbligatori.
Pertanto, il Legislatore ha disposto, in tali casi, una espressa deroga alla generale disposizione relativa all’incompatibilità tra svolgimento di rapporto di impiego pubblico e contestuale esercizio di attività professionale.
Quindi, conclude il pronto ordini di cui si tratta, nei casi previsti dall’art. 1 del DL n. 80/2021 in cui il professionista svolga una prestazione lavorativa subordinata a tempo determinato nell’ambito di PA interessata dall’attuazione del PNRR, a questi sia consentito, nel periodo di durata della suddetta prestazione, il contestuale svolgimento della professione.
Il provvedimento, peraltro, non fornisce ulteriori indicazioni su modalità e limiti di svolgimento della professione in tale periodo.
Attenzione al fatto che, il CNDCEC sottolinea che "si ritiene necessario che l’iscritto valuti l’opportunità di svolgere l’attività professionale contestualmente alla prestazione di lavoro a tempo determinato presso la PA anche alla luce dei principi generali del Codice deontologico della professione e si astenga dallo svolgimento della stessa laddove ravvisi conflitti, anche solo potenziali, di interesse o, comunque, una compromissione della sua imparzialità, obiettività e indipendenza".