Il DL n. 19 pubblicato in GU n. 52 del 2 marzo noto come Decreto PNRR prevede novità per il pignoramento presso terzi.
Nel dettaglio l'art. 25 del DL introduce cambiamenti relativi al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, e tra le principali si evidenziano quelle intervenute sui seguenti articoli:
- art. 546 sugli obblighi del terzo,
- viene introdotto l'art. 551 bis su efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi.
Per le altre modifiche si rimanda al testo integrale dell'art. 25 in oggetto.
Pignoramento presso terzi: principali novità 2024
L’articolo 25 del decreto n. 19/2024 in vigore dal 2 marzo, ha introdotto una riforma sostanziale all’articolo 546, primo comma, stabilendo che: dal giorno in cui gli è notificato l'atto di pignoramento (previsto nell'articolo 543), il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute:
- nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro,
- di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro
- e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.
Inoltre, è stato introdotto un nuovo articolo, il 551-bis, che disciplina l’efficacia del pignoramento dei crediti del debitore verso terzi.
Inserendo dopo l'articolo 551, il 551 bis, si prevede che salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.
Al fine di conservare l'efficacia del pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell'articolo 525 può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio.
La dichiarazione contiene:
- l'indicazione della data di notifica del pignoramento,
- dell'ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle parti,
- del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura,
- nonché l'attestazione che il credito persiste.
Se la dichiarazione di interesse è notificata dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito dell'atto di intervento.
La dichiarazione di interesse è depositata nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro dieci giorni dall'ultima notifica.
Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.
In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma.
Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall'ultima delle notifiche ai medesimi.
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