Con il pronto ordini del 30 settembre n 168 il CNDCEC fornisce chiarimenti sulla legittimità della partecipazione da remoto dei consiglieri alle sedute del Consiglio dell’Ordine e se, in presenza di apposito regolamento, la partecipazione da remoto sia equiparabile a quella in presenza.
Al fine di rispondere al quesito ricevuto, il CNDCEC ricorda che, durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il legislatore ha introdotto delle semplificazioni in materia di organi collegiali prevedendo la possibilità per i detti organi di poter svolgere le sedute anche in videoconferenza.
In particolare, l’art. 73, comma 2 del D.L. n. 18/2020, conv. L. n. 27/2020, prevedeva che “Per lo stesso tempo previsto dal comma 1 (ndr: termine dello stato di emergenza), i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonchè degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni”.
In partica, il legislatore autorizzava, fino al termine dello stato di emergenza, lo svolgimento da remoto delle sedute consiliari anche per gli organi collegiali il cui regolamento interno non prevedeva tale modalità di partecipazione alternativa a quella in presenza.
Essendo terminato lo stato di emergenza il 31.03.2022, la partecipazione da remoto alle sedute consiliari degli organi collegali, tra cui rientrano anche gli ordini professionali, è ammissibile solo nel caso in cui l’organo collegiale sia dotato di specifico regolamento interno o abbia modificato quello esistente, prevedendo che le sedute possono altresì svolgersi in videoconferenza, su piattaforma idonea ad assicurare la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e dei voti.
Il CNDCEC conclude specificando che la partecipazione in videoconferenza da parte dei consiglieri dell’Ordine alle sedute del Consiglio è legittima ove tale modalità di partecipazione sia prevista e regolata nel regolamento interno. In tal caso la partecipazione da remoto è equiparata a tutti gli effetti a quella in presenza.