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Nuovo Codice Appalti: tassazione incentivi erogati nel 2024 ma relativi ad anni precedenti

26 Novembre 2024 in Notizie Fiscali

Con la Risposta a interpello n 227 del 25 novembre si affronta il regime di tassazione da applicare agli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 o Codice degli appalti pubblici e disciplinati successivamente dal D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici).

Il quesito riguarda se tali incentivi, erogati nel 2024 e riferiti ad attività svolte in periodi d'imposta precedenti (2016-2023), debbano essere soggetti a tassazione separata o ordinaria, in base alle modalità di maturazione ed erogazione.

L'istante evidenzia che il ritardo nell'erogazione è dovuto al complesso iter normativo e regolamentare necessario per stabilire i criteri di liquidazione, vediamo la replica delle Entrate.

Nuovo Codice Appalti: tassazione incentivi erogati nel 2024 ma relativi ad anni precedenti

L'istante è un ente pubblico che deve erogare incentivi per funzioni tecniche ai propri dipendenti, come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti Pubblici) e successivamente disciplinato dal D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici). 

Gli incentivi riguardano attività svolte in anni precedenti (dal 2016 al 2023), ma che non sono stati liquidati in tempo per ragioni amministrative e regolamentari.

L'istante chiede all'Agenzia delle Entrate se gli incentivi erogati nel 2024, ma riferiti a prestazioni di lavoro effettuate in anni precedenti, debbano essere assoggettati a:

  1. tassazione separata, come previsto dall'art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR, per emolumenti arretrati relativi a periodi d'imposta precedenti ed è applicabile agli emolumenti arretrati quando il ritardo nell'erogazione deriva da cause giuridiche (norme legislative, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi) o situazioni di fatto non imputabili alle parti;
  2. tassazione ordinaria, applicabile alle somme percepite nel periodo di imposta in corso, qualora il ritardo nell'erogazione sia considerato "fisiologico" rispetto ai tempi tecnici necessari.

L'Agenzia chiarisce, in riferimento al caso di specie analizzato che si applica:

  • Tassazione separata per gli incentivi riferiti ad annualità precedenti il 2021, perché il ritardo dipende da cause giuridiche.
  • Tassazione ordinaria per gli incentivi dal 2021 in poi, a meno che il ritardo non sia fisiologico.

L’Agenzia richiama l’importanza di valutare caso per caso la tempistica di liquidazione e i motivi del ritardo.

La risposta fa riferimento al principio di cassa (art. 51 del TUIR) e al regime della tassazione separata (art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR), specificando le circostanze in cui ciascun regime si applica.

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