Con Risposta a interpello n 131 del 20 gennaio 2023 le Entrate chiariscono l'aliquota IVA applicabile alle prestazioni rese da una ludoteca che offre servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia (Sispi)
Le prestazioni rese dall'Istantedato che non presentano le caratteristiche proprie di quelle rese dall'asilo non sono riconducibili tra le prestazioni esenti, di cui all'articolo 10, primo comma, n. 21) del Decreto IVA.
In ogni caso, con specifico riferimento ai Servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia si fa presente che nel caso di specie gli stessi pur presentando caratteristiche e finalità educative, come risulta dal decreto legislativo n. 65 del 2017 e dall'allegato B della Deliberazione della Giunta Regionale, non possono godere neanche della esenzione IVA prevista per le: ''le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS (…)'', ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 20), del menzionato d.P.R. 633 del 1972, per i seguenti motivi.
Come chiarito nella circolare n. 22/E del 18 marzo 2008, la disposizione recata dal citato articolo 10, primo comma n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 132 della Direttiva CE n. 112 del 2006, subordina l'applicazione del beneficio dell'esenzione dall'IVA al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l'altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce:
a) devono essere di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. In particolare, relativamente agli organismi privati operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione, al paragrafo 4 della circolare n. 22/E del 2008, è stato precisato che il riconoscimento utile ai fini fiscali continua ad essere effettuato dai soggetti competenti per materia (Regioni, Enti locali, ecc.), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, ad esempio, con l'iscrizione in appositi albi o attraverso l'istituto dell'accreditamento (cfr. risoluzione n. 53/E del 15 marzo 2007).
Inoltre, al paragrafo 5 della menzionata circolare n. 22/E del 2008, sono riconducibili nell'ambito applicativo del beneficio dell'esenzione dall'IVA di cui all'articolo 10, primo comma n. 20) del DPR n. 633 del 1972, le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università, ecc.).
Ciò detto, si fa presente che, a seguito di richiesta di documentazione integrativa, l'Istante ha dichiarato che le prestazioni educative rese non sono state finanziate da enti pubblici.
Inoltre, nel caso in esame, in assenza di una iscrizione in un apposito albo, di uno pecifico accreditamento da parte del soggetto competente e della circostanza che le prestazioni educative in questione non siano approvate e finanziate da enti pubblici, non trova applicazione il regime di esenzione dall'IVA di cui al citato articolo 10, comma primo, n. 20) del DPR n. 633 del 1972.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, si ritiene che le prestazioni rese dall'Istante relative alla attività di ludoteca e all'attività di Servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia sono soggette all'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.
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