Con Risposta a interpello n 367 del 7 luglio le entrate si occupano di chiarimenti sul legatario-erede e la presentazione della dichiarazione dei redditi del de cuius (art. 65 DPR n. 600 del 1973).
L'Istante fa presente che la de cuius ha disposto del suo patrimonio unicamente per legati mediante testamento olografo, non nominando alcun erede.
Precisa inoltre che la stessa non ha avuto prole in vita e che alla data del decesso era vedova ma aveva una sorella e un fratello.
Egli aggiunge che, nelle istruzioni del Modello Unico PF2021- redditi 2020, viene precisato che chi presenta la dichiarazione per conto di altri, deve indicare il proprio codice fiscale e il "codice carica" (ad esempio "erede") che ricopre e che le istruzioni di compilazione della dichiarazione prevedono che solo l'erede possa presentare la dichiarazione dei redditi di una persona deceduta, escludendo la figura del legatario.
Invece, con riguardo alla presentazione della denuncia di successione è previsto che la stessa possa essere presentata oltre che dall'erede anche dal legatario.
L'Istante aggiunge che, nel caso prospettato, anche il fratello e la sorella della de cuius risultano entrambi legatari e che "il testamento che contenga solo legati è valido.
Ciò posto, in qualità di legatario egli chiede di sapere se, nel caso di specie, uno dei legatari possa presentare la dichiarazione dei redditi della de cuius.
Le entrate chiariscono che l'articolo 65 rubricato "Eredi del contribuente" del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevede che: «Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione. Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi.». I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato. La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma».
Ciò premesso, considerato che in base alla norma citata, solo l'erede può presentare la dichiarazione dei redditi di una persona deceduta, si ritiene, in linea con quanto indicato nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi, nel caso di specie, che l'Istante in qualità di legatario non possa presentare la dichiarazione dei redditi per conto della de cuius.
Nel caso prospettato, quindi, in base alle norme sulla successione legittima, spetterà alla sorella e al fratello della de cuius, "chiamati come eredi per i beni non indicati nel testamento e per qualsiasi altro bene, nel caso in cui emergano ulteriori cespiti a compendi dell'eredità" presentare la dichiarazione dei redditi della persona deceduta.