Aperta la campagna dei Dichiarativi 2025: le Entrate hanno pubblicato tutte le regole anche per la Dichiarazione delle società di capitali.
In particolare, per pagare l'Ires 2025 anno di imposta 2024 le società interessate devono predisporre il Modello Redditi SC 2025 con istruzioni.
Vediamo chi deve versare l'Ires.
Ires 2025: chi la paga
Devono versare l'Ires 2025 anno di imposta 2024:
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, le società europee (regolamento CE n. 2157/2001) e le società cooperative europee (regolamento CE n. 1435/2003) residenti in Italia;
- gli enti pubblici e privati residenti in Italia, compresi i consorzi, i trust, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e gli enti non commerciali (organizzazioni no profit);
- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia, per i soli redditi prodotti in Italia.
In particolare sono considerati fiscalmente residenti in Italia:
- le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno in Italia la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale;
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia
- salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia, se almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti in Italia
- salvo prova contraria, i trust istituiti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni quando, dopo la loro costituzione, un soggetto residente in Italia effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, e vincoli di destinazione sugli stessi.
Attenzione al fatto che, sono esenti dall’imposta sulle società i redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e di quelli con sede in Lussemburgo, nei casi previsti dalla legge (TUIR art. 73, comma 5-quinquies).
Ires 2025: a cosa prestare attenzione quest’anno
Quest'anno occorre prestare attenzione ad alcune delle principali novità:
- Concordato preventivo biennale. È stato previsto il nuovo quadro CP e sono stati aggiornati i quadri RF, RS, RH, TN, PN e GN per accogliere le novità della disciplina del concordato preventivo biennale (decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).
- Regime agevolato primo insediamento imprese giovanili in agricoltura. Nel quadro RQ è stata prevista la sezione XXV dedicata ai giovani agricoltori che hanno intrapreso un’attività d’impresa nel settore agricolo ed esercitato l’opzione per il regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP applicata alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta (art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36)
- Maggiorazione costo del personale. Il quadro RF è stato aggiornato per accogliere, tra le variazioni in diminuzione, la maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216).
- Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate da parte di società ed enti commerciali non residenti. Nel quadro RT è stata inserita la sezione VI dedicata al nuovo regime delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate con requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR, da parte di società ed enti commerciali non residenti (art. 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).
Affrancamento straordinario delle riserve. È stata prevista la nuova sezione VII-B del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (art. 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).